dichiara e pronuncia 1. L’istanza è respinta per carenza dei presupposti dell’azione. 2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'000.- sono a carico dell’istante. Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione. 4. Intimazione a: | | - - | per il Tribunale di espropriazione la Presidente La segretaria giurista Margherita De Morpurgo Annalisa Butti