8. Di norma nelle cause di espropriazione formale le spese di giudizio sono a carico dell’ente espropriante (art. 73 cpv. 1 Lespr). In concreto tuttavia, non essendo adempiuti i presupposti dell’azione, ovvero non verificandosi espropriazione formale dei diritti di vicinato, il suddetto principio non è applicabile. Vale invece la regola generale prevista per le procedure amministrative secondo cui le spese processuali sono addebitate o ripartite a seconda della soccombenza (art. 31 LPamm). Pertanto la tassa di giustizia e le spese sono a carico dell’istante in quanto parte soccombente; per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili. richiamata la Legge di espropriazione dell’8.3.1971,