eccezionali e causano al vicino un danno considerevole. Gli inconvenienti temporanei di regola non sono indennizzabili, anche perché se l’ente pubblico dovesse essere tenuto a risarcire indistintamente qualsiasi disagio provocato da un cantiere, nella maggior parte dei casi si troverebbe nell’impossibilità di intraprendere i lavori (DTF 132 II 435 c. 3 e rinvii; RtiD I-2006 no. 23 c. 3; Bovay, L’expropriation des droits de voisinage, 200, p. 24, 26 ss; Zen-Ruffinen/GuyEcabert, Aménagemente du territoire, construction, expropriation, 2001, no.