In tal caso il diritto di notificare la pretesa si perime trascorsi 3 mesi dal momento in cui il titolare ha avuto conoscenza della sua proponibilità (art. 32 cpv. 2 Lespr), ovvero dal giorno in cui, facendo prova della diligenza suggerita dalle circostanze, poteva ragionevolmente ritenere che l’agire dell’ente pubblico fosse costitutivo di espropriazione (RtiD I-2006 no. 23 c. 4.1).