Di conseguenza le pretese d’indennità erano soggette ai termini di perenzione previsti dagli art. 24 e 32 Lespr (DTF 131 II 65 c. 1.1). Quest’ultima norma, in particolare, prevede che l’interessato possa presentare una richiesta di indennità dopo il termine di esposizione e dopo la procedura di stima purché dimostri di aver saputo solo più tardi dell’esistenza di un suo diritto, oppure qualora l’ente espropriante pretenda di sottrarre un diritto non contemplato negli atti (art. 32 cpv. 1 let b Lespr). In tal caso il diritto di notificare la pretesa si perime trascorsi 3 mesi dal momento in cui il titolare ha avuto conoscenza della sua proponibilità (art. 32 cpv.