1 della Legge federale di espropriazione, norma che prevede che possano formare oggetto di espropriazione formale anche i diritti risultanti dalla proprietà fondiaria in materia di rapporti di vicinato, tra i quali si annoverano in particolare i diritti di difesa giusta gli art. 679 e 684 CC. In effetti, concretamente, una tale espropriazione altro non è che la costituzione coatta di una servitù prediale a carico del fondo del vicino ed a favore del proprietario dell’opera di interesse pubblico, il cui oggetto consiste nell’obbligo di tollerare le immissioni (DTF 132 II 434 c. 3, 129 II 72 c. 2.4, 420 c. 3.1 e rinvii; RtiD I-2006 no. 23 c. 3).