Ad essi si sostituisce la pretesa al versamento di un’indennità espropriativa, da sottoporre al giudice delle espropriazioni, fondata sull’art. 5 cpv. 1 della Legge federale di espropriazione, norma che prevede che possano formare oggetto di espropriazione formale anche i diritti risultanti dalla proprietà fondiaria in materia di rapporti di vicinato, tra i quali si annoverano in particolare i diritti di difesa giusta gli art. 679 e 684 CC.