Rimettendosi al giudizio del Tribunale circa la tempestività dell’istanza, esso sostiene che i lavori non hanno mai impedito l’accesso al negozio, e che l’asserito danno oltre a non presentare alcun nesso di causalità con il cantiere è anche privo di supporti oggettivi. 1.5. L’udienza di conciliazione ha avuto luogo il 10.5.2011 con esito infruttuoso. In data 27.9.2011 sono stati escussi i testimoni indicati dall’ente convenuto dopo di che, di comune accordo, le parti hanno chiesto al Tribunale di pronunciarsi in via pregiudiziale circa l’esistenza dei presupposti di merito dell’azione sulla base degli atti formanti l’incarto.