Ciò si è rivelato gravemente pregiudizievole per l’azienda in quanto ha paralizzato il fatturato e reso quasi proibitiva la vendita della merce di magazzino. Pertanto essa chiede la condanna del Comune al versamento di un’indennità complessiva di fr. 27'735.76 a valere quale rifusione del danno. Il Comune di __________, con memoria del 14.3.2011, contesta la pretesa chiedendone la reiezione. Rimettendosi al giudizio del Tribunale circa la tempestività dell’istanza, esso sostiene che i lavori non hanno mai impedito l’accesso al negozio, e che l’asserito danno oltre a non presentare alcun nesso di causalità con il cantiere è anche privo di supporti oggettivi. 1.5.