{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-12-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2010-13_2011-12-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110476&nX40_KEY=4711140&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9ed20fee7146e68ee8ffd88caf15d8ad"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["10.2010.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 20.12.2011 10.2010.13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 20.12.2011 10.2010.13"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 20.12.2011 10.2010.13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diritti di vicinato - inconvenienti da cantiere"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:12:36", "Checksum": "e1d39f7a4273b433067bc2b57ceb8b36", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 20.12.2011 10.2010.13\nRegesto:\nDiritti di vicinato - inconvenienti da cantiere\n\n\nribassati, che riporta una perdita di valore totale di fr. 6'046.50 (doc. N).\nTali documenti, tuttavia, oltre a non offrire un quadro completo\ndell’inventario, non specificano quando i prodotti siano stati acquistati, e\ndunque da quanto tempo giacessero in magazzino. Pertanto non consentono di\nstabilire una relazione diretta tra il cantiere e la riduzione dei prezzi della\nmerce. L’istante stessa ammette di aver effettuato taluni acquisti nel 2009,\nnel periodo prenatalizio. Mancando indicazioni precise, l’acquisto potrebbe\nrisalire però anche ad un’epoca precedente o i prodotti rappresentare un\nsurplus dovuto ad acquisti eccedenti il fabbisogno. In altre parole non può\nessere escluso che si tratti di semplici scorte invendute o di normali\nrimanenze di magazzino destinate comunque ad essere vendute ad un prezzo\nscontato secondo l’uso commerciale dei saldi di fine stagione. Non si vede\nquindi come il cantiere possa aver influito sui prezzi quando il negozio è\nrimasto raggiungibile in automobile fino a metà aprile del 2010 e l’accesso pedonale\nnon è mai stato impedito. Il fatto poi che l’istante abbia rinnovato le scorte\nnel periodo di chiusura della strada è segno che le vendite sono proseguite\nnonostante i lavori e contraddice l’asserita (e qui negata) riduzione del\nfatturato. In sostanza il danno non è dimostrato e soprattutto manca la prova\ndi un nesso di causalità con i lavori stradali.\n7.\nTutto ciò considerato i disagi\nprovocati dal cantiere non hanno, nel complesso, né precluso né limitato oltre\nil tollerabile i diritti dell’istante e non hanno raggiunto, per loro natura\nintensità e durata, proporzioni tali da configurarsi come eccesso.\nNe consegue che l’istanza va respinta per carenza dei presupposti dell’azione.\n8.\nDi norma nelle cause di\nespropriazione formale le spese di giudizio sono a carico dell’ente\nespropriante (art. 73 cpv. 1 Lespr).\nIn concreto tuttavia, non essendo adempiuti i presupposti dell’azione, ovvero\nnon verificandosi espropriazione formale dei diritti di vicinato, il suddetto\nprincipio non è applicabile. Vale invece la regola generale prevista per le\nprocedure amministrative secondo cui le spese processuali sono addebitate o\nripartite a seconda della soccombenza (art. 31 LPamm). Pertanto la tassa di\ngiustizia e le spese sono a carico dell’istante in quanto parte soccombente;\nper lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.\nrichiamata la Legge di espropriazione dell’8.3.1971,\ndichiara\ne pronuncia 1. L’istanza è respinta per carenza dei presupposti dell’azione.\n2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'000.- sono a carico dell’istante. Non si assegnano ripetibili.\n3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.\n4. Intimazione a:\nper il Tribunale di espropriazione\nla Presidente La segretaria giurista\nMargherita De Morpurgo Annalisa Butti"}