{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-12-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2010-13_2011-12-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110476&nX40_KEY=4921791&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9ed20fee7146e68ee8ffd88caf15d8ad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2010.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 20.12.2011 10.2010.13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 20.12.2011 10.2010.13"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 20.12.2011 10.2010.13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diritti di vicinato - inconvenienti da cantiere"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:58:52", "Checksum": "3625f1742e839dd8e85c84e158cd730d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 20.12.2011 10.2010.13\nRegesto:\nDiritti di vicinato - inconvenienti da cantiere\n\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano 20 dicembre 2011 |\nDecisione In nome |\n||\n|\nIl Tribunale di espropriazione |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\nComposto dalla Presidente |\nMargherita De Morpurgo |\n|\ne dai membri |\narch. Giancarlo Fumasoli ing. Argentino Jermini |\n|\nsegretaria giurista |\nAnnalisa Butti |\nstatuendo sulla pretesa di indennizzo notificata con istanza del 21 dicembre 2010 da\n|\n|\nIS 1 rappr. dall’ RA 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nCOEP 1 rappr. dal RA 2\n|\n|\n|\nin\nrelazione alle opere di sostituzione del ponte di Via __________ sul fiume __________,\na __________,\n|\nletti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,\nconsiderato in fatto ed in diritto\n1.\n1.1. Il Municipio di __________ ha\nrisolto di procedere alla sostituzione del ponte di Via __________ sul fiume __________,\nche collega Via __________, nel quartiere di __________, a Via __________ nel\nquartiere di __________. L’opera si riallaccia al nuovo concetto di mobilità\nprevisto nel Piano __________, a sua volta correlato con l’apertura della __________\n__________ che richiedono tutta una serie di adeguamenti e potenziamenti della\nrete viaria cittadina. Il Municipio ha perciò sollecitato un credito di\ncostruzione di fr. 4'050'000.- che il Consiglio Comunale ha stanziato con\nrisoluzione del 15.12.2008 (MM. no. 7700 del 4.8.2008).\nIl progetto e gli atti di espropriazione inerenti il rifacimento del ponte sono\nstati pubblicati dal 23.2 al 24.3.2009; il mese successivo il Municipio ha\napprovato il progetto e risolto le questioni espropriative mediante accordi\nprivati con i proprietari interessati.\nNella predetta procedura era parzialmente coinvolto il mapp. no. 481 di __________,\nsituato in Via __________ a lato dell’argine del fiume, sul quale sorgono vari\nedifici tra cui uno stabile a reddito affacciato sulla strada. Il fondo è stato\ncolpito nell’angolo confinante con l’argine con un’occupazione temporanea di 60\nmq e l’espropriazione di un diritto di superficie semplice su 11 mq per la\ncostruzione della soletta sotterranea di assestamento del ponte.\n1.2. Il Comune ha intrapreso i lavori di sostituzione del ponte a partire\ndall’estate del 2009 eseguendoli in due fasi: la prima, dedicata alla\npreparazione del cantiere, si è svolta tra i mesi di giugno e dicembre 2009\nsenza interruzione della viabilità; la seconda, durante la quale si è proceduto\nalla costruzione vera e propria del nuovo ponte, nel frattempo chiuso al\ntraffico, è iniziata il 18.1.2010 per terminare il successivo 30.7.\n1.3. IS 1 è una ditta individuale che dal 1°.1.2009 è attiva nel ramo dei\nprodotti informatici, dei videogiochi e del modellismo. Essa conduce in\nlocazione un negozio per la vendita al dettaglio nello stabile che sorge sul\nmapp. no. 481 in Via __________.\nIn data 11.2.2010 la ditta si è rivolta al Municipio di __________ lamentando\ngli effetti nocivi del cantiere in quanto fonte di un enorme danno di natura\npatrimoniale, ed ha sollecitato un colloquio di chiarimento. Esperito un\nsopralluogo il 2.3.2010 con la direzione dei lavori, le parti si sono\nnuovamente incontrate il 23.6.2010 in seguito ad ulteriori rimostranze della\nrichiedente; il Municipio non ha preso posizione sul danno preferendo deferire\nla questione di un eventuale risarcimento al Tribunale di espropriazione.\n1.4. Da ciò il contenzioso in oggetto avviato da IS 1 con istanza del\n21.12.2010 nella quale essa imputa al Comune di __________ la responsabilità di\naver creato con il cantiere, dal 18.1.2010 in poi, importanti inconvenienti\nintralciando ed ostruendo l’ingresso al negozio al punto da scoraggiare la\nclientela. Ciò si è rivelato gravemente pregiudizievole per l’azienda in quanto\nha paralizzato il fatturato e reso quasi proibitiva la vendita della merce di\nmagazzino. Pertanto essa chiede la condanna del Comune al versamento di\nun’indennità complessiva di fr. 27'735.76 a valere quale rifusione del danno.\nIl Comune di __________, con memoria del 14.3.2011, contesta la pretesa\nchiedendone la reiezione. Rimettendosi al giudizio del Tribunale circa la\ntempestività dell’istanza, esso sostiene che i lavori non hanno mai impedito\nl’accesso al negozio, e che l’asserito danno oltre a non presentare alcun nesso\ndi causalità con il cantiere è anche privo di supporti oggettivi.\n1.5. L’udienza di conciliazione ha avuto luogo il 10.5.2011 con esito\ninfruttuoso. In data 27.9.2011 sono stati escussi i testimoni indicati\ndall’ente convenuto dopo di che, di comune accordo, le parti hanno chiesto al\nTribunale di pronunciarsi in via pregiudiziale circa l’esistenza dei\npresupposti di merito dell’azione sulla base degli atti formanti l’incarto.\n"}