29. La tassa di giustizia e le spese, quantificate in complessivi fr. 500.--, sono - come detto - a carico dell’istante, soccombente. Per esse non si è tenuto conto del valore di causa indicato con la domanda dell’istante, manifestamente esorbitante e completamente avulso dalla realtà di un fondo soggetto ad un vincolo AP/EP da 33 anni. Il Comune, non assistito da un legale, non ha diritto a ripetibili. Per i quali motivi richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971, dichiara e pronuncia: 1. L’istanza 14 ottobre 2010 di IS 1 è respinta. 2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-- sono a carico di IS 1. Non si assegnano ripetibili. 3.