2 (ossia il 6 maggio 1988), e si applica a tutte le restrizioni preesistenti a quella novella legislativa. Pertanto, in applicazione di tale regola, la pretesa d’indennizzo notificata dall’istante è da ritenersi comunque prescritta per quanto attiene al PR del 1977; essa è invece tempestiva per quanto attiene al PR del 2007, considerato che la prima richiesta di indennizzo, interruttiva della prescrizione ex art. 39 cpv 2 Lespr, è del 15 gennaio 2002 (v. ricorso al Consiglio di Stato di quella data citato pure nell’istanza che ci occupa). Detta tempestività, come detto, non porta però ad alcunché vista l’inconsistenza della pretesa nel merito.