24. In effetti, già il precedente PR (quello del 1977) non aveva inserito il fondo in questione in zona edificabile, bensì in zona AP/EP. Ne consegue che, se anche si fosse trattato nella fattispecie (ma non lo è) di un caso di dezonamento, esso si sarebbe prodotto per un fondo con vincolo AP/EP divenuto nel 2007 fondo pianificatoriamente agricolo. Orbene, in un tale passaggio, non vi sarebbe stato alcun elemento di indennizzabilità, giacché non vi sarebbe stata alcuna perdita di potenzialità della proprietà immobiliare, essendo essa - per l’appunto - già colpita dal vincolo AP/EP preesistente.