{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-08-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2010-11_2012-08-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117401&nX40_KEY=4921741&nTrefferzeile=48&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "55a75efc4fce307f5dd2526fbb2209d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2010.11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 22.08.2012 10.2010.11"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 22.08.2012 10.2010.11"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 22.08.2012 10.2010.11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale negata - prescrizione - inconsistenza della pretesa nel merito"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:26:19", "Checksum": "9a629352a59652c6f3aa32c33febf286", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 22.08.2012 10.2010.11\nRegesto:\nEspropriazione materiale negata - prescrizione - inconsistenza della pretesa nel merito\n\n28.\nIn conclusione, alcuna indennità\nper espropriazione materiale può essere riconosciuta all’istante. Quest’ultima\ndeve dunque sopportare i relativi costi di giustizia. In effetti nei\nprocedimenti contenziosi di espropriazione materiale le spese e le eventuali\nripetibili vengono ripartite come in una normale procedura amministrativa,\nossia a dipendenza dell’esito del processo e del grado di soccombenza delle\nparti conformemente al principio dedotto dagli art. 28 e 31 LPamm. Solo se\nl’esistenza dell’espropriazione materiale è pacifica ed incontestata il\nproprietario avrà diritto ad ottenere la stima e le spese dell’ente\nespropriante giusta l’art. 73 Lespr. (RDAT I-1994 n. 48; TRAM 3.2.1998 in re B.\n/ Comune di L., 18.8.1999 in re G. /Comune di S. C. 18.8.1999 in re S. / Comune\ndi P., 11.3.1999 in re S. / Comune di M.).\n29.\nLa tassa di giustizia e le spese, quantificate\nin complessivi fr. 500.--, sono - come detto - a carico dell’istante,\nsoccombente.\nPer esse non si è tenuto conto del valore di causa indicato con la domanda\ndell’istante, manifestamente esorbitante e completamente avulso dalla realtà di\nun fondo soggetto ad un vincolo AP/EP da 33 anni.\nIl Comune, non assistito da un legale, non ha diritto a ripetibili.\nPer i quali motivi\nrichiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,\ndichiara\ne pronuncia: 1. L’istanza 14 ottobre 2010 di IS 1 è respinta.\n2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-- sono a carico di IS 1. Non si assegnano ripetibili.\n3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.\n4. Intimazione a:\n|\n|\n- -\n|\nper il Tribunale di espropriazione\nil Presidente supplente Il segretario giudiziario\nStefano Camponovo Enzo Barenco"}