{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-08-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2010-11_2012-08-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117401&nX40_KEY=4921741&nTrefferzeile=48&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "55a75efc4fce307f5dd2526fbb2209d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2010.11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 22.08.2012 10.2010.11"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 22.08.2012 10.2010.11"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 22.08.2012 10.2010.11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale negata - prescrizione - inconsistenza della pretesa nel merito"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:26:19", "Checksum": "9a629352a59652c6f3aa32c33febf286", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 22.08.2012 10.2010.11\nRegesto:\nEspropriazione materiale negata - prescrizione - inconsistenza della pretesa nel merito\n\n21.\nNella\nfattispecie la normativa comunale precedente risale al 18 maggio 1977.\nEssa è quindi anteriore all’entrata in vigore della LPT e, come tale, di\nprincipio ci si troverebbe di fronte ad una mancata inclusione, e non ad un\ndezonamento.\nCriterio determinante è comunque la conformità materiale della normativa\npianificatoria comunale con la legge federale, e non quella formale\n(Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., p. 598). La giurisprudenza avalla questo\ncriterio essenzialmente nel senso di limitarsi a presumere che un PR adottato\ndopo l’entrata in vigore della LPT le sia conforme, senza che ciò assurga ad\nassioma, né tantomeno che leghi il giudice (DTF 10.10.1997 consid, 3c, non\npubblicato); essa non prevede esplicitamente invece che un PR adottato\nprecedentemente possa essere conforme alla medesima legge federale. Non v’è\ntuttavia motivo di negligere questa seconda possibilità, a tutela dei diritti\ndi IS 1.\n22.\nNella fattispecie, nulla induce a\nconsiderare che il PR del 1977 fosse conforme alla LPT, né invero l’istante ciò\nha sostenuto, e tantomeno comprovato.\n23.\nNeppure risultano essere date le\neccezioni previste dalla giurisprudenza.\nIn effetti nella fattispecie non si può parlare di fondo incluso in un comparto\ngià edificato in larga misura ai sensi dell’art. 15 lett. a LPT; ciò è già\nstato sentenziato (in maniera qui vincolante) dall’allora TPT. Neppure risulta\nche il fondo fosse compreso in un PGC allestito conformemente alla legislazione\nfederale in materia di protezione delle acque. Infine, l’istante neppure\nsostiene (e tanto mento comprova) di avere investito somme considerevoli\nnell’edificazione e nell’urbanizzazione del mappale, o di dovere godere di una\nprotezione dettata dal principio della buona fede.\nSi tratta comunque di considerazioni abbondanziali giacché, come indicato al\npunto seguente, la richiesta dell’istante era votata ab initio all’insuccesso.\n24.\nIn effetti, già il precedente PR\n(quello del 1977) non aveva inserito il fondo in questione in zona edificabile,\nbensì in zona AP/EP.\nNe consegue che, se anche si fosse trattato nella fattispecie (ma non lo è) di\nun caso di dezonamento, esso si sarebbe prodotto per un fondo con vincolo AP/EP\ndivenuto nel 2007 fondo pianificatoriamente agricolo.\nOrbene, in un tale passaggio, non vi sarebbe stato alcun elemento di\nindennizzabilità, giacché non vi sarebbe stata alcuna perdita di potenzialità\ndella proprietà immobiliare, essendo essa - per l’appunto - già colpita dal\nvincolo AP/EP preesistente.\n25.\nIl fondo in questione è stato\nsoggetto a vincolo AP/EP. Dottrina e\ngiurisprudenza ritengono invero che l'attribuzione di un terreno di natura\nedilizia ad una zona riservata alle costruzioni ed agli impianti pubblici provochi\nuna lesione grave al punto da potere essere assimilata ad una espropriazione\nmateriale. In effetti, in questo caso, il fondo gravato viene privato per\nl'appunto delle facoltà edificatorie perdendo quindi quello che, sino ad\nallora, era il suo valore di terreno edificabile, per conservare solo un valore\nresiduo corrispondente di regola a quello agricolo e, di conseguenza, cessa\ncontemporaneamente di essere oggetto di mercato per edilizia privata e di\npartecipare all'evoluzione dei relativi prezzi (RDAT II-1999 n. 39, 1994\nn. 64; Zimmerli, Raumplanungsgesetz und Enteignung, in: Das\nBundesgesetz über die Raumplanung, p. 62-63; DTF 114 Ib).\nIl pregiudizio patrimoniale che risulta per il proprietario nasce al momento\ndell'entrata in vigore del vincolo pianificatorio che ne è alla base; ciò\nsignifica che quel momento fa stato per determinare le caratteristiche del\nfondo e lo statuto giuridico al quale esso soggiace come pure l'ammontare\ndell'indennità (DTF 112 Ib 509, 114 Ib 287; RDAT II-1991 n. 68).\n26.\nSennonché, nella fattispecie è\nchiesto l’indennizzo per un azzonamento agricolo, non per uno AP/EP ben\nprecedente. Ma se anche lo fosse per quest’ultimo, la sorte della pretesa\nsarebbe comunque negata, essendo detta pretesa, in ogni caso (ed\nindipendentemente dal suo fondamento o meno), prescritta.\nIn effetti la giurisprudenza\nha modificato l’interpretazione dei combinati art. 39 cpv. 1 e 75 cpv. 2 Lespr,\nnelle loro versioni entrate in vigore il 6 maggio 1988, e ha così sancito\nquanto aveva in precedenza esplicitamente escluso (cfr. RDAT I-1992 no. 49\nconsid. 2.2), e cioè una sorta di generale restituzione dei termini per\ninsinuare pretese a titolo di espropriazione materiale (TRAM 2.5.1994 in re\nC./Comune di M__________ pubblicata in RDAT II-1994 no. 64, confermata in una\nsuccessiva sentenza del 15.3.1996 in re P. di O./Comune di O__________). Ciò\nsignifica che la decorrenza del termine utile di 10 anni coincide non con la\ndata d’imposizione del vincolo, bensì con la data in cui è entrata in vigore la\nmodifica legislativa che ha introdotto nella Lespr i nuovi art. 39 cpv. 1 e\ncpv. 5 e 75 cpv. 2 (ossia il 6 maggio 1988), e si applica a tutte le\nrestrizioni preesistenti a quella novella legislativa.\nPertanto, in\napplicazione di tale regola, la pretesa d’indennizzo notificata dall’istante è\nda ritenersi comunque prescritta per quanto attiene al PR del 1977; essa è\ninvece tempestiva per quanto attiene al PR del 2007, considerato che la prima\nrichiesta di indennizzo, interruttiva della prescrizione ex art. 39 cpv 2 Lespr,\nè del 15 gennaio 2002 (v. ricorso al Consiglio di Stato di quella data citato\npure nell’istanza che ci occupa). Detta tempestività, come detto, non porta\nperò ad alcunché vista l’inconsistenza della pretesa nel merito.\n27.\nSia rimarcato infine di transenna\nche l’istanza è fondata sulla decisione governativa del 16 ottobre 2001.\nInvero, sarebbe stato più corretto fondarla su quella del 19 settembre 2007,\nche ha sancito formalmente il nuovo assetto pianificatorio del mappale. Ma\ntant’é.\n"}