{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-08-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2010-11_2012-08-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117401&nX40_KEY=4921741&nTrefferzeile=48&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "55a75efc4fce307f5dd2526fbb2209d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2010.11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 22.08.2012 10.2010.11"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 22.08.2012 10.2010.11"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 22.08.2012 10.2010.11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale negata - prescrizione - inconsistenza della pretesa nel merito"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:26:19", "Checksum": "9a629352a59652c6f3aa32c33febf286", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 22.08.2012 10.2010.11\nRegesto:\nEspropriazione materiale negata - prescrizione - inconsistenza della pretesa nel merito\n\n18.\nNel tema\nspecifico dell’espropriazione materiale assume importanza il concetto di\ndezonamento. Esso si produce quando l’autorità pianificatoria estromette un\nfondo da una zona già definita come edificabile da un piano di utilizzo\nconforme alla Legge sulla pianificazione del territorio (LPT), per attribuirlo\nad una zona non edificabile. Benché in quest’ottica possa dirsi limitativo del\ndiritto di proprietà, non necessariamente il dezonamento si traduce\nautomaticamente anche in un’espropriazione materiale: infatti la circostanza è\ncomunque soggetta ad un’obbligatoria verifica in relazione alle particolarità\ndel fondo (Riva, op. cit., no. 140, 161-163).\nViceversa l’autorità pianificatoria che, adottando il suo primo piano di\nutilizzazione conforme alla LPT, omette di attribuire un terreno alla zona\nedificabile attua non un dezonamento, bensì una cosiddetta non-attribuzione,\nche secondo un’opinione diffusa, non adempie ai presupposti dell’espropriazione\nmateriale e quindi nemmeno legittima un risarcimento (Riva, op. cit.,\nno. 114, 141-145; DTF 121 II 417 c. 3e, 122 II 326 c. 4, 125 II 431 c.\n3b, 131 II 728 consid. 2.1; RDAT II-1998 no. 47 c. 3b).\nE’ risaputo infatti che la legislazione in materia di pianificazione del\nterritorio è, per sua stessa essenza, dinamica, così che il nostro ordinamento\ngiuridico non riconosce al proprietario un generico diritto all’attribuzione\ndel fondo a una zona edificabile o al mantenimento di uno specifico regime edilizio,\nneppure se il terreno era edificabile in base al diritto previgente (DTF\n122 II 326 c. 6a).\nUna non-attribuzione potrebbe comportare un obbligo di indennizzo solamente in\nvia eccezionale, qualora circostanze particolari, concrete ed oggettive, avrebbero\ngiustificato l’inserimento del fondo in una zona edificabile. Tale ipotesi\npotrebbe concretizzarsi qualora il fondo fosse edificabile o quantomeno dotato\ndelle infrastrutture di urbanizzazione primaria, fosse compreso nel PGC ed il\nproprietario avesse già investito somme considerevoli in vista della sua\nurbanizzazione ed edificazione, ritenuto che i presupposti citati devono essere\nadempiuti cumulativamente; oppure qualora il fondo fosse situato in un\nterritorio già largamente edificato ai sensi dell’art. 15 lett. a LPT; oppure\nancora qualora l’azzonamento fosse legittimato dalla buona fede, istituto\nquest’ultimo che sembrerebbe peraltro estendersi all’insieme degli aspetti che\ncaratterizzano l’eccezione sostanzialmente finalizzata a compensare, attraverso\nil risarcimento, una reale aspettativa di miglior uso che il proprietario, a\nfronte di motivi oggettivamente fondati e concreti, ha riposto nell’ente\npubblico e che questi ha deluso (Riva, op. cit., no. 114, 146-160; DTF\n121 II 417 c. 4b, 122 II 326 c. 6°, 125 II 431 c. 4a ).\n19. La misura pianificatoria\ndefinitiva che sopprime o limita la componente edificabile sottrae il bene al\nmercato dei fondi edilizi, ne compromette la libera disponibilità privata e, di\nriflesso, ne riduce il valore. Decisiva per il giudizio sull’espropriazione\nmateriale e per l’estimo è, pertanto, la data di entrata in vigore della misura\nstessa causa del pregiudizio (DTF 122 II 326 c. 4b; RDAT II-1991\nno. 68: Riva, op. cit., no. 194). Nell’ordinamento giuridico ticinese\nl’atto pianificatorio definitivo che programma, organizza e disciplina le\nattività di incidenza territoriale è il PR (art. 24 LALPT; cfr. inoltre art. 14\nLPT), che entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato (art. 39\ncpv. 1 LALPT), produce effetti giuridicamente vincolanti e crea la presunzione\ndi pubblica utilità per tutte le espropriazioni, le imposizioni e le opere\npubbliche previste (art. 40 LALPT). Ad esso si riconduce quindi l’esame\nretrospettivo del giudice finalizzato ad accertare i presupposti dell’espropriazione\nmateriale.\nNella fattispecie dies estimandi è quindi – per le motivazioni sopra addotte –\nil 19 settembre 2007.\n20. Per valutare in concreto se vi è\nstata espropriazione materiale alla suddetta data occorre nella fattispecie\nancora rammentare che la giurisprudenza considera la data dell’entrata in\nvigore della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), il 1.\ngennaio 1980, come momento determinante: tutte le restrizioni della proprietà\nlegate al primo adattamento dei PR alla LPT, e quindi successive al 1. gennaio\n1980, costituiscono, di principio, dei casi di non inclusione\n(“Nichteinzonung”) in zona edificabile (DFT 123 II 488; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,\nAménagement du territoire, construction, expropriation, p. 597), e non dei casi\ndi esclusione stricto sensu.\nIn effetti, poiché la regolamentazione precedente non è sorta sotto l’egida dei\ndisposti procedurali della LPT (segnatamente i suoi art. 4, 26 e 33), di\nprincipio unicamente un PR posteriore all’entrata in vigore della citata legge\nfederale risponde alle esigenze formali della LPT.\nOrbene, di regola una mancata inclusione in zona edificabile di un mappale da\nparte del primo PR adottato secondo i suddetti principi della LPT non\ncostituisce violazione del diritto alla proprietà (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,\nop. cit., p. 597), e quindi non fonda alcun diritto ad un indennizzo.\n"}