{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-08-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2010-11_2012-08-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117401&nX40_KEY=4921741&nTrefferzeile=48&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "55a75efc4fce307f5dd2526fbb2209d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2010.11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 22.08.2012 10.2010.11"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 22.08.2012 10.2010.11"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 22.08.2012 10.2010.11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale negata - prescrizione - inconsistenza della pretesa nel merito"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:26:19", "Checksum": "9a629352a59652c6f3aa32c33febf286", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 22.08.2012 10.2010.11\nRegesto:\nEspropriazione materiale negata - prescrizione - inconsistenza della pretesa nel merito\n\n16.\nL’art. 5 cpv.\n2 LPT non contiene però alcuna indicazione sostanziale sulla nozione\ndell’espropriazione materiale; sarebbe stato infatti problematico dotare questo\nistituto di una veste legale, considerata la sua continua evoluzione dottrinale\ne giurisprudenziale (DFGP/UPT, Commento LPT, p. 50).\nLa legge rinvia dunque alla giurisprudenza del Tribunale federale, che ha\nconiato il concetto di espropriazione materiale nel 1941 (STF 18 luglio 1941 in re Wettstein) e lo ha affinato negli anni seguenti, fino a giungere alla formulazione attuale\ninaugurata con la celeberrima sentenza Barret (DTF 91 I329). Secondo questa\ndefinizione e secondo la vigente giurisprudenza, vi è espropriazione materiale,\nche dà diritto ad una piena indennità, quando l’uso attuale od il prevedibile\nuso futuro di una proprietà immobiliare è vietato o ridotto in modo\nparticolarmente grave, così che il proprietario colpito è privato delle facoltà\nessenziali dipendenti dal diritto di proprietà medesimo. Una limitazione di\nminore rilievo può ugualmente costituire espropriazione materiale ove essa\ncolpisca un solo proprietario od un numero ristretto di proprietari in modo\ntale che, fosse loro negato l’indennizzo, essi sarebbero costretti a\nsopportare, a beneficio della comunità, un sacrificio per loro eccessivo e incompatibile\ncon il principio della parità di trattamento. In entrambi i casi il miglior uso\ndel fondo è da prendere in considerazione solo se, al momento determinante,\nesso appare come molto probabile in un prossimo avvenire; un tale miglior uso\ndel fondo va riferito, di regola, alle concrete - in fatto e per la legge –\npossibilità edificatorie del terreno medesimo (DTF 123 II 489 c. 6a, 121 II 417\nc. 4a, 119 Ib 124 c. 2b; RDAT 1990 n. 67 e 85, I-1991 n. 68, I-1992 n.\n49; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, voll II, p. 769; Riva,\nHauptfragen der materiellen Enteignung, 1990, p. 113 ss).\nPremessa al riconoscimento di qualsivoglia indennità è dunque l’idoneità del\nfondo colpito ad essere oggetto di sfruttamento edilizio in un prossimo futuro\n(DTF 131 II 151 consid. 2.1; TRAM 24.8.2007 in re SNL/Comune di L.).\n17.\nLa\nproblematica verte quindi sul grado di ingerenza dell’atto pianificatorio nella\nsfera protetta e sul potenziale edificatorio, elementi che soggiacciono ad una\nponderazione oggettiva ed assurgono a criteri decisivi per il giudizio sulla\nlegittimità di un eventuale risarcimento. In quest’ottica occorre vagliare\ntutti gli elementi che quantificano il fondo influenzandone le possibilità di\nsfruttamento – riconducibili tanto alla legislazione vigente in materia\npianificatoria ed edilizia, quanto alla effettiva e prevedibile utilizzazione\ndel suolo ed alle qualità del fondo medesimo – al fine di accertare se, al\nmomento dell’istituzione del vincolo, l’edificabilità fosse una realtà di fatto\nconcreta ed attuabile a breve termine oltre che giuridicamente ammissibile.\n"}