{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-08-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2010-11_2012-08-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117401&nX40_KEY=4921741&nTrefferzeile=48&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "55a75efc4fce307f5dd2526fbb2209d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2010.11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 22.08.2012 10.2010.11"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 22.08.2012 10.2010.11"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 22.08.2012 10.2010.11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale negata - prescrizione - inconsistenza della pretesa nel merito"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:26:19", "Checksum": "9a629352a59652c6f3aa32c33febf286", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 22.08.2012 10.2010.11\nRegesto:\nEspropriazione materiale negata - prescrizione - inconsistenza della pretesa nel merito\n\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano 22 agosto 2012 |\nSentenza In nome |\n||\n|\nIl Tribunale di espropriazione |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\nComposto dal Presidente supplente |\nStefano Camponovo |\n|\ne dai membri |\narch. Claudio Morandi ing. Argentino Jermini |\n|\nsegretario giudiziario |\nEnzo Barenco |\nstatuendo nella procedura di espropriazione materiale presentata in data 14 ottobre 2010 da\n|\n|\nIS 1 rappr. dall’ RA 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nCOEP 1 rappr. dal RA 2\n|\n|\n|\nrelativamente al mapp. no. 3949 RFD __________,\n|\nletti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,\nritenuto, in fatto\n1.IS\n1 è proprietaria del mappale no. 3949 RFD __________, così censito a registro\nfondiario:\nNE mq 6691 superficie non edificata-humus.\nEsso è posto in zona “__________” che fa parte di un’ampia fascia a ridosso\ndella golena del fiume __________.\n2.Il\nPiano regolatore (PR) di __________ approvato con risoluzione no. 4982 del 18\nmaggio 1977 ha inserito il fondo sopra descritto in una zona per edifici\npubblici e privati di interesse pubblico (AP/EP: v. art. 26 NAPR di allora).\n3.Con\nrisoluzione no. 4836 del 16 ottobre 2001 il Consiglio di Stato ha negato la\ndestinazione residenziale (estensiva speciale) che il COEP 1 aveva scelto per\nil mappale no. 3949.\nAl Comune è stato fatto quindi ordine di prevedere un nuovo azzonamento, che\ndestinasse il comparto golenale a ridosso del fiume __________ ad area verde.\nIl 7 novembre 2002 l’allora Tribunale della Pianificazione del Territorio (TPT)\nha confermato la decisione governativa.\n4.Il 19\nsettembre 2007 (risoluzione no. 4749) il Consiglio di Stato ha approvato 21\nvarianti del PR di __________, tra le quali quella che interessa il mappale in\noggetto; quest’ultimo è stato inserito in zona agricola.\n5.Con istanza\ndel 14 ottobre 2010 IS 1 ha quindi chiesto l’avvio di una procedura\nd’espropriazione materiale, protestando spese, tasse e ripetibili ma non\ncifrando l’eventuale propria pretesa di indennizzo. La richiesta era relativa\nin particolare ad una <<procedura di dezonamento>> del citato\nmappale a seguito della risoluzione governativa del 16 ottobre 2001.\n6.Con risposta\ndel 22 dicembre 2010 il COEP 1 ha postulato la reiezione dell’istanza.\n7.Con replica\ndel 22 febbraio 2011 IS 1 ha chiesto di accogliere la propria richiesta di\nespropriazione materiale <<in via subordinata di concedere un congruo\nindennizzo>>.\n8.Con duplica\ndel 1. aprile 2011 il COEP 1 ha confermato la propria richiesta di integrale\nreiezione delle richieste avverse.\n9.Il 5 aprile\n2011 IS 1 ha spontaneamente presentato le proprie osservazioni scritte alla\nduplica comunale.\n10.\nCon ordinanza del 6 aprile 2011\nl’incarto è stato trasmesso all’avv. Stefano Camponovo, Lugano, quale\nPresidente supplente.\n11.\nIl 24 ottobre 2011 ha avuto luogo l’udienza di conciliazione e notifica prove. In essa il Comune ha accetta\nl’acquisizione agli atti dello scritto del 5 aprile 2011 dell’istante. A\nquest’ultima è stato chiesto di quantificare la propria pretesa.\n12.\nIl 9 dicembre 2011 IS 1 ha quantificato il valore d’esproprio materiale in fr. 1'949'380.- << riferiti all’anno\n2001, + eventuale interessi e rincari>>.\n13.\nAcquisita agli atti la\ndocumentazione di PR, il 17 gennaio 2012 si è svolto il sopralluogo.\n14.\nLe parti, in sede di conclusioni,\nsi sono riconfermate nelle loro rispettive domande (il 14 febbraio 2012 il COEP\n1, il 15 febbraio 2012 IS 1).\nin diritto\n15. La proprietà è garantita; in caso di espropriazione o\ndi restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità (art. 26\ncpv. 2 Cost. fed.).\nDi conseguenza, ai sensi dell'art. 5 LPT il diritto cantonale deve prevedere\nun'adeguata compensazione di vantaggi o svantaggi rilevanti, derivanti da\npianificazioni secondo la legge federale sulla pianificazione del territorio\ndel 22 giugno 1979; per le restrizioni della proprietà equivalenti ad espropriazioni\nderivanti da pianificazioni, secondo detta legge, è dovuta piena indennità.\nLa legislazione ticinese, all'art. 42 LALPT, ha espressamente indicato che per\nle limitazioni dei diritti previsti dal PR non è dovuto indennizzo alcuno,\neccettuato quando esse equivalgono ad un'espropriazione materiale; si applica a\nquesto riguardo la legge cantonale d'espropriazione.\nL'art. 39 cpv. 1 Lespr prevede in effetti che pretese derivanti da vincoli che\nconfigurano gli estremi dell'espropriazione materiale debbano essere fatte\nvalere entro il termine di dieci anni dal giorno in cui è entrato in vigore il\nprovvedimento dal quale si vogliono fare derivare le suddette pretese.\nNella fattispecie non v’è dunque alcun problema ratione temporis.\n"}