35. L’istanza che ci occupa è dunque integralmente da respingersi, con le relative spese da caricarsi alla parte soccombente (RDA I-1994, n. 48). Non si assegnano ripetibili, il Comune non essendosi avvalso di un legale. Per i quali motivi richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971, dichiara e pronuncia: 1. L’istanza del 6 maggio 209 di ISES 1 è respinta. 2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 550.-- sono a carico diISES 1. Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione. 4. Intimazione a: