Se anche in seguito il PPN avesse liberato la suddetta superficie da tale vincolo, la procedura di indennizzo per espropriazione materiale sarebbe stata sì stralciata, ma l’istante avrebbe potuto comunque reclamare ripetibili di quella sede; in una separata procedura, egli avrebbe inoltre potuto – se del caso – richiedere un’indennità per espropriazione materiale temporanea. La pretesa è quindi perenta. 24. La pretesa non sarebbe comunque riconoscibile pure nel merito.