23. È vero che l’art. 38 cpv. 5 NAPR 1997 prevedeva l’applicabilità del suddetto articolo fino all’entrata in vigore del PPN (così come farà successivamente l’art. 46 cpv. 5 NAPR 2002). Tuttavia, ciò nulla toglie al fatto che già nel 1997 la superficie in oggetto era inedificabile, e quindi vi era vincolo suscettibile – se del caso – di costituire espropriazione materiale. Se anche in seguito il PPN avesse liberato la suddetta superficie da tale vincolo, la procedura di indennizzo per espropriazione materiale sarebbe stata sì stralciata, ma l’istante avrebbe potuto comunque reclamare ripetibili di quella sede;