c NAPR 1997) con riferimento unicamente ad edifici già esistenti. Le superfici prative erano quindi inedificabili ex novo a decorrere dal 27 agosto 1997. Di conseguenza, entro il 27 agosto 2007 l’istante avrebbe dovuto fare valere eventuali sue pretese per espropriazione materiale. L’ha fatto invece solo con istanza del 6 maggio 2009, che si rivela dunque essere tardiva. D’altronde, era tardiva già la prima manifestazione di volontà di indennizzo per espropriazione materiale, avvenuta il 2 luglio 2008 nell’ambito del ricorso al Consiglio di Stato avverso il PPN inoltrato dall’istante.