21. L’art. 75 cpv. 2 Lespr precisa che il termine di dieci anni decorre dalla sua entrata in vigore (6 maggio 1988) per tutti i vincoli preesistenti. La giurisprudenza ha modificato l’interpretazione dei combinati art. 39 cpv. 1 e 75 cpv. 2 Lespr, nelle loro versioni entrate in vigore il 6 maggio 1988, e ha così sancito quanto aveva in precedenza esplicitamente escluso (cfr. RDAT I-1992 no. 49 consid. 2.2), e cioè una sorta di generale restituzione dei termini utili per insinuare pretese a titolo di espropriazione materiale (TRAM 2.5.1994 in re C./Comune di Mezzovico-Vira pubblicata in RDAT II-1994 no.