ha statuito che l’ordine di demolizione o rettifica va impartito a chi ha il potere di disposizione sull’opera abusiva, ovvero, di regola, al proprietario del fondo su cui sorge; in caso di alienazione del fondo, susseguente alla notifica di un ordine di demolizione, l’acquirente subentra al precedente proprietario come successore in diritto, mentre, in caso di alienazione del fondo precedente l’emanazione di un ordine di demolizione, le regole sulla successione in lite sono invece inapplicabili (RDATI-1992 n. 35) (BORGHI/CORTI, op. cit. art. 24, n. 2, nota 111).