così, rilevando che il diritto formale serve unicamente alla realizzazione del diritto materiale e che l’art. 110 cpv. 2 CPC deve trovare applicazione nel diritto amministrativo soltanto nella misura in cui ciò appaia necessario ai fini della realizzazione del diritto sostanziale, il TRAM ha giudicato che, ai fini dell’esecuzione del giudizio, detto consenso non è necessario e che in tali circostanze conviene rinunciare in linea di massima ad un’applicazione rigorosa dell’art. 110 cpv. 2 CPC e limitare l’applicazione per analogia del disposto al disciplinamento degli effetti del giudizio (art. 110 cpv. 1 CPC), che diventa opponibile anche all’acquirente /RDAT 1981 n. 30) (BORGHI/CORTI, op.