17. Certo, è ben vero che la LPamm rinvia solo per analogia alle norme della procedura civile concernenti il liteconsorzio e la successione nel processo. Il legislatore ha dunque optato per una soluzione semplicistica che non risolve gli aspetti più delicati di questi istituti giuridici. Consegue da tale impostazione una certa insicurezza interpretativa soprattutto per quanto attiene alle conseguenze concrete, ed in particolare all’applicazione delle singole regole sancite dalla procedura civile, aggravata dall’assenza di un criterio preciso (BORGHI/CORTI, Compendio di Procedura Amministrativa Ticinese, art. 24, n. 1).