16. Il subingresso di una parte al posto di un’altra nella lite dipende in effetti unicamente dal consenso dell’altra parte. Conseguentemente il giudice, quando prende atto del consenso o del rifiuto al subingresso di un terzo nella lite, non deve far altro che ordinare la continuazione della procedura con un provvedimento non appellabile (ordinanza). Ciò vale anche se il giudice, invece di prendere atto del consenso esplicito della parte al subingresso in lite del terzo, lo deduce, mancando pure l’espresso rifiuto, dal comportamento successivo in causa della parte (II CCA 20.4.1993 RA Spirit AG c. Recoimport SA, in COCCHI/TREZZINI, Codice di Procedura Civile Ticinese, art. 110, n. 3).