questo proposito neppure il relativo rogito di compravendita. 15. La legge di espropriazione dell’8 marzo 1971 è silente in materia di subentro di una parte nella procedura a seguito di acquisizione della proprietà dell’immobile oggetto della procedura espropriativa. Occorre quindi fare capo al rinvio (contenuto nell’art. 70 LEspr) alle norme della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966. Pure detta legge è però silente in merito: tuttavia, al suo art. 24, essa prevede l’applicabilità per analogia delle norme del Codice di Procedura Civile ai casi di liteconsorzio e di successione nel processo. L’art. 110 cpv.