12. Occorre avantutto chinarsi sulla questione della legittimazione attiva del ricorrente. Infatti, la carenza di legittimazione passiva (e quindi anche di quella attiva) di una parte è un presupposto di merito che va esaminato d’ufficio dal giudice (I CCA 13.1.1995 P. c. V. e S. in Rep. 1995, n. 57).Questa massima non fa che riportare un principio giurisprudenziale ormai assodato (cfr. DTF 125 III 82 consid. 1; DTF 123 III 60 consid. 3a; 121 III 118; 118 Ia 129 consid. Ia; 100 II 167 consid. 3; Rep. 1996, n. 67), come rilevano COCCHI/TREZZINI, op. cit., art. 97, n.1. Per ragioni di chiarezza e di economia di procedura è dunque opportuno chinarsi preliminarmente su tale aspetto.