{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-06-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2009-4_2010-06-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112149&nX40_KEY=4921778&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c5ee2939e0fe64763b92579dec58ce10"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2009.4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 07.06.2010 10.2009.4"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 07.06.2010 10.2009.4"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 07.06.2010 10.2009.4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale, legittimazione attiva, pretesa perenta e comunque non riconoscibile pure nel merito"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:06:20", "Checksum": "12a7833ebbfe704d52c49287a77fc127", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 07.06.2010 10.2009.4\nRegesto:\nEspropriazione materiale, legittimazione attiva, pretesa perenta e comunque non riconoscibile pure nel merito\n\n32.\nAbbondanzialmente si evidenzia che\nil PR del 1976 neppure sembra avere fatto proprio il principio di un uso\nparsimonio del suolo poi sancito dalla LPT (art. 1 cpv. 1). In effetti gli\ninterventi governativi d’ufficio in sede di approvazione del PR sono stati\nvotati essenzialmente – oltre a garantire il rispetto del DFU allora vigente –\na recepire le osservazioni della Commissione Bellezze Naturali e del Paesaggio\ne della Commissione per la Protezione dei Monumenti storici (risoluzione\n25.02.1976, pag. 2), con un unico intervento di una certa rilevanza dal profilo\nedificatorio, e cioè la condensazione delle due tappe di sviluppo volute dal\nComune in un'unica tappa, neppure eccessivamente restrittiva, e ciò all’interno\ncomunque di un PR invero inizialmente sovradimensionato a livello comunale.\nNeppure figurano agli atti infine indicazioni relative ad un coinvolgimento\ndella popolazione (serate pubbliche, ecc) ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 LPT, né\nve ne sono di un approfondito studio di contenibilità.\n33.\nCon tali premesse, non v’è spazio\nper eccezione alcuna: il primo PR conforme alla LPT è quello del 1997, che ha\nsancito una “Nichteinzonung”, cioè una mancata inclusione del fondo in\nquestione in zona edificabile (DTF 1419 Ib 130 consid. 3), e non un’esclusione\nsctricto sensu (dezonamento).\nÈ pure il medesimo PR (1997) che ha sancito per primo l’inedificabilità della\nparte di fondo che ci occupa, poi confermata dai successivi PR (2002) e PPN\n(2008).\nOgni indennità per espropriazione materiale è quindi da negarsi.\n34.\nInfine, e nuovamente a titolo\nabbondanziale, ci si china sulle pretese risarcitorie del ricorrente (istanza\npag. 13) eccedenti quelle già negate.\nI costi di acquisizione del terreno non possono essere riconosciuti, essi\nvenendo compensati – laddove ne ricorrano le condizioni: qui no dall’indennità\nespropriativa; analoga sorte pertocca ai relativi interessi.\nLa nota d’onorario che l’istante ha inviato a sé medesimo per progettazione\npure non è riconoscibile, non trattandosi di esborso effettivo a terzi.\nLe ripetibili dovute all’avv. __________ e la tassa di giustizia dovuta al\nConsiglio di Stato non sono importi di indennizzo, essendo dovuti in relazione\na procedure diverse per le quali è vincolante quel giudizio; esse non sono\nposte di danno dovute ad un’espropriazione materiale, così come non lo sono gli\nimporti per le tasse di costruzione reclamati.\nQuanto alla nota professionale degli avv. __________, si tratta di parcelle per\nprocedure edilizie e per prestazioni notarili volute dal medesimo mandante.\nPure esse non sono dunque in rapporto di causalità adeguata con un vincolo\nespropriativo riconosciuto.\n35.\nL’istanza che ci occupa è dunque\nintegralmente da respingersi, con le relative spese da caricarsi alla parte\nsoccombente (RDA I-1994, n. 48).\nNon si assegnano ripetibili, il Comune non essendosi avvalso di un legale.\nPer i quali motivi\nrichiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,\ndichiara\ne pronuncia: 1. L’istanza del 6 maggio 209 di ISES 1 è respinta.\n2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 550.-- sono a carico diISES 1. Non si assegnano ripetibili.\n3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.\n4. Intimazione a:\n|\n|\n- -\n|\nper il Tribunale di espropriazione\nil Presidente supplente Il segretario giudiziario\nStefano Camponovo Enzo Barenco"}