{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-06-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2009-4_2010-06-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112149&nX40_KEY=4921778&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c5ee2939e0fe64763b92579dec58ce10"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2009.4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 07.06.2010 10.2009.4"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 07.06.2010 10.2009.4"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 07.06.2010 10.2009.4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale, legittimazione attiva, pretesa perenta e comunque non riconoscibile pure nel merito"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:06:20", "Checksum": "12a7833ebbfe704d52c49287a77fc127", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 07.06.2010 10.2009.4\nRegesto:\nEspropriazione materiale, legittimazione attiva, pretesa perenta e comunque non riconoscibile pure nel merito\n\n\npubblico e che questi ha deluso (Riva, op. cit., no. 114, 146-160; DTF\n121 II 417 c. 4b, 122 II 326 c. 6°, 125 II 431 c. 4a ).\n27. La misura pianificatoria\ndefinitiva che sopprime o limita la componente edificabile sottrae il bene al\nmercato dei fondi edilizi, ne compromette la libera disponibilità privata e, di\nriflesso, ne riduce il valore. Decisiva per il giudizio sull’espropriazione\nmateriale e per l’estimo è, pertanto, la data di entrata in vigore della misura\nstessa causa del pregiudizio (DTF 122 II 326 c. 4b; RDAT II-1991\nno. 68: Riva, op. cit., no. 194). Nell’ordinamento giuridico ticinese\nl’atto pianificatorio definitivo che programma, organizza e disciplina le\nattività di incidenza territoriale è il PR (art. 24 LALPT; cfr. inoltre art. 14\nLPT), che entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato (art. 39\ncpv. 1 LALPT), produce effetti giuridicamente vincolanti e crea la presunzione\ndi pubblica utilità per tutte le espropriazioni, le imposizioni e le opere\npubbliche previste (art. 40 LALPT). Ad esso si riconduce quindi l’esame\nretrospettivo del giudice finalizzato ad accertare i presupposti\ndell’espropriazione materiale.\nNella fattispecie diesi estimandi è quindi – per le motivazioni sopra addotte –\nil 27 agosto 1997.\n28.\nPer valutare\nin concreto se vi è stata espropriazione materiale alla suddetta data occorre\nnella fattispecie ancora rammentare che la giurisprudenza considera la data\ndell’entrata in vigore della legge federale sulla pianificazione del territorio\n(LPT), il 1. gennaio 1980, come momento determinante: tutte le restrizioni\ndella proprietà legate al primo adattamento dei PR alla LPT, e quindi\nsuccessive al 1. gennaio 1980, costituiscono, di principio, dei casi di non\ninclusione (“Nichteinzonung”) in zona edificabile (DFT 123 II 488; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,\nAménagement du territoire, construction, expropriation, p. 597), e non dei casi\ndi esclusione stricto sensu.\nIn effetti, poiché la regolamentazione precedente non è sorta sotto l’egida dei\ndisposti procedurali della LPT (segnatamente gli art. 4, 26 e 33), di principio\nunicamente un PR posteriore all’entrata in vigore della citata legge federale\nrisponde alle esigenze formali della LPT.\nOrbene, di regola una mancata inclusione in zona edificabile di un mappale da\nparte del primo PR adottato secondo i suddetti principi della LPT non\ncostituisce violazione del diritto alla proprietà (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,\nop. cit., p. 597), e quindi non fonda alcun diritto ad un indennizzo.\n29.\nCiò non sarebbe però sufficiente\nper negare a priori qualsivoglia conformità alla predetta LPT, giacché criterio\ndeterminante è la conformità materiale della normativa pianificatoria comunale\ncon la legge federale, e non quella formale (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op.\ncit., p. 598).\nE’ ben vero che la giurisprudenza avalla questo criterio essenzialmente nel\nsenso di limitarsi a presumere che un PR adottato dopo l’entrata in vigore di\nquest’ultima le sia conforme, senza che ciò assurga ad assioma, né tantomeno\nche leghi il giudice (DTF 10.10.1997 consid, 3c, non pubblicato); essa non\nprevede esplicitamente invece che un PR adottato precedentemente possa essere\nconforme alla medesima legge federale. Non v’è tuttavia motivo di negligere\nquesta seconda possibilità, per scrupolo nei confronti dell’istante ed a titolo\ncomunque abbondanziale.\n30.\nNella fattispecie comunque la\nnormativa comunale precedente risale al 25 febbraio 1976.\nEssa è quindi antecedente all’entrata in vigore della LPT e come tale, di\nprincipio non conforme a quest’ultima, con la conseguenza che ci si troverebbe\ndi fronte ad una mancata attribuzione alla zona edificabile, e non ad un dezonamento.\n31.\nResta da vedere se il PR del 1976\npossa essere considerato comunque conforme alla (successiva) LPT.\nAl quesito si risponde negativamente. Basti dire in merito che, come si legge\nnella lettera del 6 giugno 1978 dell’allora Dipartimento dell’Ambiente al RA 2\n(contenuta negli atti relativi al Piano Generale delle Canalizzazione (PGC)\nrichiamati dal Comune), gli atti del PGC sono stati approvati dal Consiglio\nComunale di __________ l’8 maggio 1978, e che detto PGC è stato allestito sulla\nbase del PR approvato dal Consiglio di Stato il 25 febbraio 1976. E, in\neffetti, Relazione Tecnica, Preventivo di massima, Calcoli idraulici, Profilo\nlongitudinale e Planimetrie sono stati allestiti nel marzo 1978, ed il PGC\nrisulta approvato dal competente Dipartimento il 5 giugno 1978.\nGià solo per questo motivo, è evidente che non si può ritenere che il PR del\n1976 rispettasse – tra gli altri – i requisiti relativi ad una corretta\nricezione del PR del PGC, essendo avvenuto – semmai – il contrario.\nNe consegue che il fondo in oggetto, nel 1976, neppure poteva dirsi già\nurbanizzato ai sensi della LPT, non essendo dotato di sufficiente aggancio alla\nrete di canalizzazione comunale (ancora in fase di progettazione: lo sarà solo\nsuccessivamente).\n"}