{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-06-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2009-4_2010-06-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112149&nX40_KEY=4921778&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c5ee2939e0fe64763b92579dec58ce10"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2009.4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 07.06.2010 10.2009.4"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 07.06.2010 10.2009.4"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 07.06.2010 10.2009.4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale, legittimazione attiva, pretesa perenta e comunque non riconoscibile pure nel merito"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:06:20", "Checksum": "12a7833ebbfe704d52c49287a77fc127", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 07.06.2010 10.2009.4\nRegesto:\nEspropriazione materiale, legittimazione attiva, pretesa perenta e comunque non riconoscibile pure nel merito\n\n23.\nÈ vero che l’art. 38 cpv. 5 NAPR\n1997 prevedeva l’applicabilità del suddetto articolo fino all’entrata in vigore\ndel PPN (così come farà successivamente l’art. 46 cpv. 5 NAPR 2002).\nTuttavia, ciò nulla toglie al fatto che già nel 1997 la superficie in oggetto\nera inedificabile, e quindi vi era vincolo suscettibile – se del caso – di\ncostituire espropriazione materiale.\nSe anche in seguito il PPN avesse liberato la suddetta superficie da tale\nvincolo, la procedura di indennizzo per espropriazione materiale sarebbe stata\nsì stralciata, ma l’istante avrebbe potuto comunque reclamare ripetibili di\nquella sede; in una separata procedura, egli avrebbe inoltre potuto – se del\ncaso – richiedere un’indennità per espropriazione materiale temporanea.\nLa pretesa è quindi perenta.\n24. La pretesa non sarebbe comunque riconoscibile pure nel\nmerito.\nInfatti secondo la vigente giurisprudenza, vi è espropriazione materiale, che\ndà diritto ad una piena indennità, quando l’uso attuale od il prevedibile uso\nfuturo di una proprietà immobiliare è vietato o ridotto in modo particolarmente\ngrave, così che il proprietario colpito è privato delle facoltà essenziali\ndipendenti dal diritto di proprietà medesimo. Una limitazione di minore rilievo\npuò ugualmente costituire espropriazione materiale ove essa colpisca un solo\nproprietario od un numero ristretto di proprietari in modo tale che, fosse loro\nnegato l’indennizzo, essi sarebbero costretti a sopportare, a beneficio della\ncomunità, un sacrificio per loro eccessivo e incompatibile con il principio\ndella parità di trattamento. In entrambi i casi il miglior uso del fondo è da prendere in considerazione solo se, al\nmomento determinante, esso appare come molto probabile in un prossimo avvenire;\nun tale miglior uso del fondo va riferito, di regola, alle concrete - in fatto\ne per la legge – possibilità edificatorie del terreno medesimo (DTF 123 II 489\nc. 6a, 121 II 417 c. 4a, 119 Ib 124 c. 2b; RDAT 1990 n. 67 e 85, I-1991\nn. 68, I-1992 n. 49; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, voll\nII, p. 769; Riva, Hauptfragen der materiellen Enteignung, 1990, p. 113\nss).\nPremessa al riconoscimento di\nqualsivoglia indennità è dunque l’idoneità del fondo colpito ad essere oggetto\ndi sfruttamento edilizio in un prossimo futuro (DTF 131 II 151 consid. 2.1;\nTRAM 24.8.2007 in re SNL/Comune di L.).\n25. La problematica verte quindi sul\ngrado di ingerenza dell’atto pianificatorio nelle sfera protetta e sul\npotenziale edificatorio, elementi che soggiacciono ad una ponderazione\noggettiva ed assurgono a criteri decisivi per il giudizio sulle legittimità di\nun eventuale risarcimento. In quest’ottica occorre vagliare tutti gli elementi\nche quantificano il fondo influenzandone le possibilità di sfruttamento – riconducibili\ntanto alla legislazione vigente in materia pianificatoria ed edilizia, quanto\nalla effettiva e prevedibile utilizzazione del suolo ed alle qualità del fondo\nmedesimo – al fine di accertare se, al momento dell’istituzione del vincolo,\nl’edificabilità fosse una realtà di fatto concreta ed attuabile a breve termine\noltre che giuridicamente ammissibile.\n26. Nel tema specifico\ndell’espropriazione materiale assume importanza il concetto di dezonamento.\nEsso si produce quando l’autorità pianificatoria estromette un fondo da una\nzona già definita come edificabile da un piano di utilizzo conforme alla Legge\nsulla pianificazione del territorio (LPT), per attribuirlo ad una zona non\nedificabile. Benché in quest’ottica possa dirsi limitativo del diritto di\nproprietà, non necessariamente il dezonamento si traduce automaticamente anche\nin un’espropriazione materiale: infatti la circostanza è comunque soggetta ad\nun’obbligatoria verifica in relazione alle particolarità del fondo (Riva,\nop. cit., no. 140, 161-163).\nViceversa l’autorità pianificatoria che, adottando il suo primo piano di\nutilizzazione conforme alla LPT, omette di attribuire un terreno alla zona\nedificabile attua non un dezonamento, bensì una cosiddetta non-attribuzione,\nche secondo un’opinione diffusa, non adempie ai presupposti dell’espropriazione\nmateriale e quindi nemmeno legittima un risarcimento (Riva, op. cit.,\nno. 114, 141-145; DTF 121 II 417 c. 3e, 122 II 326 c. 4, 125 II 431 c.\n3b; RDAT II-1998 no. 47 c. 3b).\nE’ risaputo infatti che la legislazione in materia di pianificazione del\nterritorio è, per sua stessa essenza, dinamica, così che il nostro ordinamento\ngiuridico non riconosce al proprietario un generico diritto all’attribuzione\ndel fondo a una zona edificabile o al mantenimento di uno specifico regime\nedilizio, neppure se il terreno era edificabile in base al diritto previgente (DTF\n122 II 326 c. 6a).\nUna non-attribuzione potrebbe comportare un obbligo di indennizzo, solamente in\nvia eccezionale, qualora circostanze particolari, concrete ed oggettive,\navrebbero giustificato l’inserimento del fondo in una zona edificabile. Tale\nipotesi potrebbe concretizzarsi qualora il fondo fosse edificabile o quantomeno\ndotato delle infrastrutture di urbanizzazione primaria, fosse compreso nel PGC\ned il proprietario avesse già investito somme considerevoli in vista della sua\nurbanizzazione ed edificazione, ritenuto che i presupposti citati devono essere\nadempiuti cumulativamente; oppure qualora il fondo fosse situato in un\nterritorio già largamente edificato ai sensi dell’art. 15 let. a LPT; oppure\nancora qualora l’azzonamento fosse legittimato dalla buona fede, istituto\nquest’ultimo che sembrerebbe peraltro estendersi all’insieme degli aspetti che\ncaratterizzano l’eccezione sostanzialmente finalizzata a compensare, attraverso\nil risarcimento, una reale aspettativa di miglior uso che il proprietario, a\nfronte di motivi oggettivamente fondati e concreti, ha risposto nell’ente"}