{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-06-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2009-4_2010-06-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112149&nX40_KEY=4921778&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c5ee2939e0fe64763b92579dec58ce10"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2009.4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 07.06.2010 10.2009.4"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 07.06.2010 10.2009.4"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 07.06.2010 10.2009.4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale, legittimazione attiva, pretesa perenta e comunque non riconoscibile pure nel merito"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:06:20", "Checksum": "12a7833ebbfe704d52c49287a77fc127", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 07.06.2010 10.2009.4\nRegesto:\nEspropriazione materiale, legittimazione attiva, pretesa perenta e comunque non riconoscibile pure nel merito\n\n18.\nQuanto sopra indicato non è in\ncontrasto con la giurisprudenza cantonale e federale. La prima aveva invero\nriconosciuto – come detto sopra - la legittimazione attiva ad un proprietario\ndi fondo differente da quello che risultava esserlo al momento dell’istituzione\ndel vincolo (RDAT-I 2001 no.31). Tuttavia, in quel caso si trattava di\nuna procedura avviata dal nuovo proprietario; anzi, i Giudici cantonali avevano\nespressamente indicato che la soluzione avrebbe potuto essere differente, se il\nnuovo proprietario fosse divenuto titolare del diritto reale in corso di\nprocedura (invece di esserlo ab initio). E’ vero che i medesimi Giudici hanno\nnuovamente riconosciuto la legittimazione attiva anche a due comproprietari\nsubentrati in tale posizione in corso di causa (TRAM 26.10.2001 in re Stato del\nCantone T./C.E. A.). Tuttavia, essi così hanno deciso rilevando la\nparticolarità di quella fattispecie, e considerando che per ragioni dedotte dal\nprincipio della buona fede bisognava ammettere in quel caso che, pur non avendo\nmai notificato nelle dovute forme i trapassi di proprietà, gli attuali\nproprietari del fondo avevano perlomeno manifestato la volontà di subentrare\nnel procedimento per atti concludenti (rivendicando a proprio nome\nnell’allegato conclusionale il beneficio dell’indennità espropriativa fatta\nvalere in causa). Si trattava di una comunione ereditaria, scioltasi\nconsensualmente, e nella quale gli altri coeredi non avevano rivendicato il\nmantenimento della loro posizione di parte. La differenza con la presente\nfattispecie è sufficiente per giustificare un differente approccio. Questo al\nTribunale federale, dopo avere constatato che l’argomento è di pertinenza del\ndiritto cantonale, esso si è limitato a ritenere che l’Alta Corte Cantonale non\nè incorsa in arbitrio con la suddetta decisione e a rilevare che quest’ultima\nappare sostenibile anche in considerazione del termine decennale di\nprescrizione previsto dall’art. 39 cpv. 1 LEspr e dalla giurisprudenza federale\ne cantonale.\nD’altronde il TRAM, ancora recentemente, ha seguito il Tribunale di\nespropriazione nell’ambito della tematica dell’accertamento dei requisiti di\nlegittimazione in caso di alienazione pendente causa dell’oggetto della lite (TRAM\n7.7.2009 in re G.G.).\n19.\nAl momento dell’inoltro\ndell’istanza che ci occupa, ISES 1 godeva dunque di piena legittimazione\nattiva, in virtù dei rinvii all’applicabilità del citato art. 110 CPC.\nSi può dunque entrare nel merito della tematica dell’espropriazione.\n20.\nLa proprietà è garantita; in caso di espropriazione o di restrizione\nequivalente della proprietà è dovuta piena indennità (art. 26 CF).\nDi conseguenza, ai sensi dell'art. 5 LPT il diritto cantonale deve prevedere\nun'adeguata compensazione di vantaggi o svantaggi rilevanti, derivanti da\npianificazioni secondo la legge federale sulla pianificazione del territorio\ndel 22 giugno 1979; per le restrizioni della proprietà equivalenti ad\nespropriazioni derivanti da pianificazioni, secondo detta legge, è dovuta piena\nindennità.\nLa legislazione ticinese, all'art. 42 LALPT, ha espressamente indicato che per\nle limitazioni dei diritti previsti dal PR non è dovuto indennizzo alcuno,\neccettuato quando esse equivalgono ad un'espropriazione materiale; si applica a\nquesto riguardo la legge cantonale d'espropriazione.\nL'art. 39 cpv. 1 Lespr prevede in effetti che pretese derivanti da vincoli che\nconfigurano gli estremi dell'espropriazione materiale debbano essere fatte\nvalere entro il termine di dieci anni dal giorno in cui è entrato in vigore il\nprovvedimento dal quale si vogliono fare derivare le suddette pretese.\n21.\nL’art. 75 cpv. 2 Lespr precisa che\nil termine di dieci anni decorre dalla sua entrata in vigore (6 maggio 1988)\nper tutti i vincoli preesistenti. La giurisprudenza ha modificato\nl’interpretazione dei combinati art. 39 cpv. 1 e 75 cpv. 2 Lespr, nelle loro\nversioni entrate in vigore il 6 maggio 1988, e ha così sancito quanto aveva in\nprecedenza esplicitamente escluso (cfr. RDAT I-1992 no. 49 consid. 2.2),\ne cioè una sorta di generale restituzione dei termini utili per insinuare\npretese a titolo di espropriazione materiale (TRAM 2.5.1994 in re\nC./Comune di Mezzovico-Vira pubblicata in RDAT II-1994 no. 64,\nconfermata i una successiva sentenza del 15.3.1996 in re P. di O./Comune di\nOriglio).\nCiò significa che la decorrenza del termine utile di 10 anni coincide non con\nla data d’imposizione del vincolo (per quelle situazioni già in essere al 6\nmaggio 1988), bensì con la data in cui è entrata in vigore la modifica\nlegislativa che ha introdotto nella Lespr i nuovi art. 39 cpv. 1 e cpv. 5 e 75\ncpv. 2 (ossia il 6 maggio 1988), e si applica a tutte le restrizioni\npreesistenti a quella novella legislativa.\nPer le restrizioni nate successivamente al 6 maggio 1988 vale invece il termine\ndecennale decorrente dalla data dell’insorgenza di dette restrizioni.\n"}