{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-06-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2009-4_2010-06-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112149&nX40_KEY=4921778&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c5ee2939e0fe64763b92579dec58ce10"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2009.4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 07.06.2010 10.2009.4"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 07.06.2010 10.2009.4"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 07.06.2010 10.2009.4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale, legittimazione attiva, pretesa perenta e comunque non riconoscibile pure nel merito"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:06:20", "Checksum": "12a7833ebbfe704d52c49287a77fc127", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 07.06.2010 10.2009.4\nRegesto:\nEspropriazione materiale, legittimazione attiva, pretesa perenta e comunque non riconoscibile pure nel merito\n\n15.\nLa legge di espropriazione dell’8\nmarzo 1971 è silente in materia di subentro di una parte nella procedura a\nseguito di acquisizione della proprietà dell’immobile oggetto della procedura\nespropriativa. Occorre quindi fare capo al rinvio (contenuto nell’art. 70\nLEspr) alle norme della legge di procedura per le cause amministrative del 19\naprile 1966. Pure detta legge è però silente in merito: tuttavia, al suo art.\n24, essa prevede l’applicabilità per analogia delle norme del Codice di\nProcedura Civile ai casi di liteconsorzio e di successione nel processo.\nL’art. 110 cpv. 1 CPC sancisce che, se l’oggetto è alienato, il processo\ncontinua tra le parti in causa; la relativa sentenza cresce in giudicato anche\nnei confronti dell’acquirente, riservate le disposizioni del diritto civile\ncirca l’acquisto del terzo di buona fede; tuttavia, con il consenso delle\nparti, l’acquirente può subentrare in causa all’alienante (art. 110 cpv. 1\nCPC).\n16.\nIl subingresso di una parte al\nposto di un’altra nella lite dipende in effetti unicamente dal consenso\ndell’altra parte. Conseguentemente il giudice, quando prende atto del consenso\no del rifiuto al subingresso di un terzo nella lite, non deve far altro che\nordinare la continuazione della procedura con un provvedimento non appellabile\n(ordinanza). Ciò vale anche se il giudice, invece di prendere atto del consenso\nesplicito della parte al subingresso in lite del terzo, lo deduce, mancando\npure l’espresso rifiuto, dal comportamento successivo in causa della parte (II CCA 20.4.1993\nRA Spirit AG c. Recoimport SA, in COCCHI/TREZZINI, Codice di Procedura\nCivile Ticinese, art. 110, n. 3). Per il secondo capoverso dell’art. 110 CPC\nl’acquirente può dunque subentrare in causa all’appellante solo con il consenso\ndelle parti, che non sono tenute ad autorizzare il subingresso nella lite né\ntantomeno a fornire spiegazioni in merito ad un eventuale rifiuto. (I CCA 1.6.1990\nGalli c. Comune di Chiasso, in COCCHI/TREZZINI, Codice di Procedura\nCivile Ticinese, art. 110, n. 4). D’altronde (DTF 118 Ia 129 consid. 2) è arbitrario ammettere una\nsostituzione volontaria della parte attrice senza l’accordo di quella\nconvenuta.\n17.\nCerto, è ben vero che la LPamm\nrinvia solo per analogia alle norme della procedura civile concernenti il liteconsorzio\ne la successione nel processo. Il legislatore ha dunque optato per una\nsoluzione semplicistica che non risolve gli aspetti più delicati di questi\nistituti giuridici. Consegue da tale impostazione una certa insicurezza\ninterpretativa soprattutto per quanto attiene alle conseguenze concrete, ed in\nparticolare all’applicazione delle singole regole sancite dalla procedura\ncivile, aggravata dall’assenza di un criterio preciso (BORGHI/CORTI, Compendio\ndi Procedura Amministrativa Ticinese, art. 24, n. 1). In queste circostanze, la\ngiurisprudenza è costretta a fondare la propria prassi su criteri generici,\nquali la peculiarità delle finalità del diritto amministrativo e il ruolo\nfunzionale e subordinato della procedura rispetto a tali finalità. Ad esempio,\ndovendo valutare la legittimità dell’opposizione di un comune al subingresso\ndell’acquirente di un fondo in un procedimento relativo all’ottenimento di un\npermesso di costruzione, essa ha esaminato se il rinvio agli art. 103 e 110 CPC\ncontenuto nell’art. 24 LPamm comporti pure l’applicazione dell’art. 110 cpv. 2\nparte: così, rilevando che il diritto formale serve unicamente alla\nrealizzazione del diritto materiale e che l’art. 110 cpv. 2 CPC deve trovare\napplicazione nel diritto amministrativo soltanto nella misura in cui ciò appaia\nnecessario ai fini della realizzazione del diritto sostanziale, il TRAM ha\ngiudicato che, ai fini dell’esecuzione del giudizio, detto consenso non è\nnecessario e che in tali circostanze conviene rinunciare in linea di massima ad\nun’applicazione rigorosa dell’art. 110 cpv. 2 CPC e limitare l’applicazione per\nanalogia del disposto al disciplinamento degli effetti del giudizio (art. 110\ncpv. 1 CPC), che diventa opponibile anche all’acquirente /RDAT 1981 n. 30) (BORGHI/CORTI,\nop. cit., art. 24, n. 2). Per converso, lo stesso Tribunale amministrativo, in\nun’altra sentenza concernente l’applicazione di altre disposizioni edilizie\n(l’art. 57 cpv. 3 LE 1973), ha statuito che l’ordine di demolizione o rettifica\nva impartito a chi ha il potere di disposizione sull’opera abusiva, ovvero, di\nregola, al proprietario del fondo su cui sorge; in caso di alienazione del\nfondo, susseguente alla notifica di un ordine di demolizione, l’acquirente\nsubentra al precedente proprietario come successore in diritto, mentre, in caso\ndi alienazione del fondo precedente l’emanazione di un ordine di demolizione,\nle regole sulla successione in lite sono invece inapplicabili (RDATI-1992 n.\n35) (BORGHI/CORTI, op. cit. art. 24, n. 2, nota 111).\nIl fatto che in caso si debba fare capo ad un’applicazione unicamente analogica\n(e quindi adeguata) dell’art. 110 CPC non ne indebolisce però la portata, ma al\ncontrario la rafforza. In effetti, nelle compravendite l’oggetto immobile è\nalienato ad un prezzo. Detto prezzo tiene conto di regola dell’aggravio\nespropriativo, ed è giusto quindi che sia il venditore (che ha dovuto accettare\nil prezzo ridotto per l’onere) a pretendere l’indennizzo. Non è in effetti\npossibile che il compratore non sia stato a conoscenza dell’aggravio: non lo\nfosse stato, la questione potrebbe e dovrebbe comunque essere risolta in sede\ncivile.\n"}