{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-06-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2009-4_2010-06-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112149&nX40_KEY=4921778&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c5ee2939e0fe64763b92579dec58ce10"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2009.4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 07.06.2010 10.2009.4"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 07.06.2010 10.2009.4"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 07.06.2010 10.2009.4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale, legittimazione attiva, pretesa perenta e comunque non riconoscibile pure nel merito"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:06:20", "Checksum": "12a7833ebbfe704d52c49287a77fc127", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 07.06.2010 10.2009.4\nRegesto:\nEspropriazione materiale, legittimazione attiva, pretesa perenta e comunque non riconoscibile pure nel merito\n\n5.\nLe presenti norme sono\napplicabili fino all’entrata in vigore del Piano Particolareggiato della zona\nNV.>>\n6.Con\ndecisione n. 6696 del 23 dicembre 2008, il Consiglio di Stato ha approvato il\nPiano Particolareggiato dei Nuclei di __________ (PPN), preannunciato dall’art.\n46 cpv. 2 NAPR sopra citato.\nIl mappale in oggetto è stato attribuito per la sua parte superiore al\ncosiddetto Settore di Risanamento (SR), disciplinato dagli artt. 17-20 NAPPN.\nPer la parte inferiore invece, e meglio una fascia di 20 ml dalla via __________,\nesso è stato attribuito alla “Fascia di protezione” prevista all’art. 23 NAPPN,\nche recita:\n<<Il Piano normativo indica graficamente le fasce di protezione del\nnucleo di __________ – paese.\nEntro tali fasce è permesso il mantenimento ed il potenziamento della\nvegetazione, degli orti e dei giardini esistenti, nonché lo sfruttamento\nagricolo (escluse le coltivazioni in serra).\nÈ permessa la sola costruzione di piccoli manufatti effimeri.\nÈ obbligatoria la manutenzione regolare delle aree comprese in queste fasce>>.\n7.Con\natto notarile del 13 marzo 2006 (doc. C), iscritto a Registro fondiario il 10\naprile 2006, i comproprietari del fondo part. 696 RFD __________ hanno deciso\ndi rinunciare all’edificazione di due blocchi di edificio (“B” e “C”), già\nintavolati a RF quali “PPP prima della riattazione” e previsti sulla parte\ninferiore del suddetto mappale, rilevando le relative quote di comproprietà\nintestate a ISES 1, costituendo così – con quest’ultimo – una comproprietà\nordinaria, e ricostituendo tutti una nuova PPP per i soli edifici\neffettivamente realizzati.\nLe parti hanno riconosciuto a ISES 1, rimasto proprietario della quota di 86.5‰ (app. n. 11),\n<< la facoltà di promuovere a sue spese, contro il COES 1 o ogni altro\navente causa, ogni azione destinata ad ottenere il rimborso dei danni subiti\nper la mancata edificazione dei blocchi B e C>> (doc. C, pag. 5, p.to\n5c), ed ancora (doc. C, pag. 17, p.to VI) << Diritti dell’ISES 1 nei\nconfronti del COES 1:\n1.\nI comparenti riconoscono\nall’ISES 1 la facoltà di pretendere presso il COES 1 o ogni altro eventuale\navente causa il risarcimento di ogni danno pattuito a seguito della mancata\nedificazione dei blocchi B e C. La presente pattuizione non pregiudica in alcun\nmodo queste facoltà.\n2.\nL’ISES 1 (o i suoi\nsuccessori in fatto ed in diritto) potrà quindi continuare separatamente ogni\nazione nei confronti del COES 1 o in qualsiasi altro responsabile.\n3.\nCiò avverrà a tutte sue\nspese atteso che ogni eventuale indennità, sotto qualsiasi forma, che l’ISES 1\ndovesse ricevere, per qualsiasi titolo, sarà a lui esclusivamente spettante.\n4.\nI comparenti si impegnano a\ndare notizia della pattuizione di cui sopra a ogni eventuale loro successore in\nfatto o in diritto.>>\n8.Il\nTribunale di espropriazione ha appurato che la citata quota di 86.5‰ è stata\nvenduta a __________ e __________, con trapasso iscritto il 29 ottobre 2008 (dg\nn. 12663): si tratta della PPP 5900.\nTale fatto non è stato addotto in causa né da ISES 1, né dal COES 1.\nIl relativo rogito nulla indica circa un trasferimento o meno ai nuovi\nproprietari del diritto ad agire giudizialmente per eventuali pretese\nespropriative.\n9.Il\n6 maggio 2009 ISES 1 ha presentato al Tribunale di espropriazione un’istanza di\npretese di indennità per espropriazione materiale di almeno fr. 500.-/mq su mq\n1139, con eventuale deduzione del valore agricolo del fondo (da accertare), ma\ncon aggiunta di danni per fr. 694'205.20, definiti essi pure da accertare\n(oltre alla protesta di tasse, spese e ripetibili).\n10.\nIl 4 giugno 2009 il COES 1 ha\nrisposto negando il riconoscimento di ogni pretesa, pure con protesta di spese\ne ripetibili.\n11.\nEsperita l’udienza preliminare, il\nsopralluogo e due audizioni testimoniali, ed acquisita dal geometra ufficiale\nl’esatta superficie oggetto di vincolo (mq 1107), le parti si sono riconfermate\nnelle rispettive posizioni: il Comune con lettera del 10 marzo 2010, l’istante\ncon memoriale conclusivo del 23 aprile 2010.\nConsiderato in\ndiritto\n12.\nOccorre avantutto chinarsi sulla\nquestione della legittimazione attiva del ricorrente.\nInfatti, la carenza di legittimazione passiva (e quindi anche di quella attiva)\ndi una parte è un presupposto di merito che va esaminato d’ufficio dal giudice\n(I CCA 13.1.1995\nP. c. V. e S. in Rep. 1995, n. 57).Questa massima non fa che riportare\nun principio giurisprudenziale ormai assodato (cfr. DTF 125 III 82 consid. 1; DTF 123 III\n60 consid. 3a; 121 III 118; 118 Ia 129\nconsid. Ia; 100 II 167\nconsid. 3; Rep. 1996, n. 67), come rilevano COCCHI/TREZZINI, op. cit., art. 97,\nn.1. Per ragioni di chiarezza e di economia di procedura è dunque opportuno\nchinarsi preliminarmente su tale aspetto.\n13.\nLa giurisprudenza cantonale\n(RDAT-I 2001 n 31) ha già riconosciuto la legittimazione attiva ad un nuovo\nproprietario istante, differente da quello che risultava esserlo al momento\ndell’istituzione del vincolo.\nNella fattispecie d’altronde la volontà in merito dei comproprietari del fondo\npart. 696 è chiara, inequivocabile ed eloquente (v. doc. C): la pretesa per\nindennità per espropriazione materiale è stata da essi consensualmente riservata\na ISES 1, ciò che – come detto – è legittimo.\n14.\nLa quota di comproprietà\ndell’istante, come detto, è però stata alienata in corso di causa a __________\ne __________.\nNulla le parti hanno rilevato, e tanto meno addotto, in merito. Nulla indica a\nquesto proposito neppure il relativo rogito di compravendita.\n"}