Vale pertanto la regola generale secondo cui le spese processuali sono addebitate o ripartite a seconda della soccombenza delle parti (art. 70 Lespr, art. 47 e 49 nuova LPAmm). In concreto, visto l’esito dell’istanza, le spese sono poste a carico degli istanti in solido in quanto soccombenti. Per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili. Per i quali motivi richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971 dichiara e pronuncia 1. L’istanza di retrocessione è respinta. 2. La tassa di giustizia in fr. 1’450.- e le spese in fr. 50.- sono a carico degli istanti in solido. Non si assegnano ripetibili. 3.