dell’ente espropriante, tenuto inoltre a rifondere all’espropriato un’equa indennità per ripetibili (art. 73 cpv. 1 Lespr). Tale principio non si applica alle procedure di retrocessione poiché il privato, agendo spontaneamente, si assume tutti i rischi del contenzioso, anche quelli inerenti le spese di giudizio come in qualsiasi altra procedura amministrativa (RDAT I-1994 no. 48; TRAM 50.2001.00016-19 del 17.12.2001). Vale pertanto la regola generale secondo cui le spese processuali sono addebitate o ripartite a seconda della soccombenza delle parti (art. 70 Lespr, art. 47 e 49 nuova LPAmm).