La comunione ereditaria non può pertanto agire ed essere convenuta in giudizio senza debita indicazione dei suoi membri, neppure davanti alle autorità e giurisdizioni amministrative (Bovay, Procédure administrative, p. 145; DTF 116 Ib 447 c. 2a). All’epoca dell’espropriazione formale, il mapp. no. 570 era di proprietà della comunione ereditaria ISCE 1 composta da __________, MIST 1, MIST 4, __________, MIST 2 e MIST 3 (cfr. certificati ereditari del fu __________ del 16.1.1992 e fu __________ del 29.8.1996). Nel frattempo sono deceduti __________ (il 3.3.2005), madre di MIST 1 e MIST 4, e __________ (il 29.12.2008) padre di MIST 2 e MIST 3.