Conclusa l’istruttoria, al dibattimento finale del 2.9.2010 le parti hanno confermato le rispettive posizioni. 3.A norma dell’art. 38 cpv. 1 let. c Lespr le domande di retrocessione e le richieste relative sono decise dal Presidente del Tribunale di espropriazione. Nella fattispecie il Presidente ha ritenuto di sostituire la propria competenza con quella del collegio giudicante, come ammesso dall’art. 38 cpv. 2 Lespr. 4.Preliminarmente dev’essere verificata la legittimazione attiva degli istanti. La retrocessione del diritto espropriato può essere chiesta dall’espropriato o dai suoi eredi (art. 62 cpv.