{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-02-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2009-3_2015-02-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=121931&nX40_KEY=4921712&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "660403251462bb9d436feeee58261330"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2009.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 25.02.2015 10.2009.3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 25.02.2015 10.2009.3"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 25.02.2015 10.2009.3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrocessione di diritti espropriati"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:43:17", "Checksum": "ec90f7eca079774b8a85a9d088de6452", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 25.02.2015 10.2009.3\nRegesto:\nRetrocessione di diritti espropriati\n\n\npossibilità di completare la segnaletica nell’ambito della rete dei sentieri\n(cfr. risposta p. 4). Ciò considerato si può affermate che il mapp. no. 570 è\nstato utilizzato conformemente allo scopo previsto, e di conseguenza, per\nquanto fondata sull’art. 61 cpv. 1 let. a Lespr, la domanda di retrocessione è\npriva di consistenza.\n7.7.1. Gli istanti si avvalgono, inoltre, dell’art. 61\ncpv. 1 let. c Lespr, norma secondo la quale l’espropriato può pretendere la\nretrocessione quando il diritto espropriato venga alienato o adibito ad uno\nscopo diverso da quello per cui l’espropriazione è stata concessa. Essi\naffermano che i sedimi, e la part. no. 570 in particolare, sono stati adibiti a parcheggio, discarica (abusiva o presunta tale) e deposito di materiali di\nscarico contrariamente alla destinazione prevista. A loro avviso, tenuto conto\ndi tale utilizzo effettivo, è logico presumere che sarà facile realizzare sul\nmedesimo sedime dei nuovi parcheggi in luogo del parco pubblico, come peraltro\ngià confermato dalla variante di PR pubblicata nel 2010, che prevede la\nrealizzazione di 6 parcheggi sul mapp. no. 570.\n7.2. L’azione di cui all’art. 61 cpv. 1 let. c Lespr si prescrive entro 1 anno\ndal momento in cui l’avente diritto ne ha avuto conoscenza, e in ogni caso in 5\nanni dall’alienazione o dalla diversa destinazione (art. 66 cpv. 2 Lespr). In\nconcreto i termini sono rispettati ritenuto che gli usi non conformi di cui si\ndolgono gli istanti risalgono all’incirca agli anni tra il 2004 e il 2009 (cfr.\ndoc. G, documentazione fotografica).\n7.3. La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la\nretrocessione sia ammissibile soltanto quando lo scopo dell’esproprio venga completamente\neluso; in tal caso non occorre che la diversa destinazione sia già stata\nconcretamente determinata o che addirittura abbia avuto inizio: basta che\nrisulti chiaramente che lo scopo iniziale è stato definitivamente abbandonato (DTF\n120 Ib 496 c. 6b). Non vi è spazio invece per la retrocessione qualora\nsubentrasse un uso diverso aggiuntivo allo scopo primario, oppure qualora l’uso\nprevisto fosse stato effettivamente attuato. La retrocessione va pure negata\nqualora vi ostassero interessi pubblici preponderanti, ed in particolare se il\ncambiamento di destinazione avvenisse per uno scopo che pure legittima\nl’espropriazione (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 102 no. 17 e 18; Wiederkehr,\nDie Expropriationsentschädigung, 1966, p. 221; Grisel, op. cit., p. 761;\nDTF 87 I 96; RDAT 1990 no. 69).\nIl Comune non ha mai manifestato l’intenzione di alienare il mapp. no. 570 o di\ndisporne diversamente. Anzi, oltre a confermare il vincolo in sede di revisione\ndel PR, esso ha adottato, come visto sopra, i provvedimenti atti a concretizzare\nla destinazione prevista ed ai fini della quale il fondo è stato espropriato. Gli\neventi di cui riferiscono gli istanti non sono atti a dimostrare il contrario\nanche perché vanno contestualizzati. Il mapp. no. 570 è sì servito per il\ndeposito di materiale di scavo e macchinari, tuttavia, come si evince dalla\ndocumentazione fotografica versata agli atti, lo spazio utilizzato è\ncircoscritto all’angolo sud-est del terreno, in corrispondenza della curva di\nVia __________. Inoltre si è trattato di un deposito a carattere temporaneo\ndettato sia dalle esigenze del cantiere aperto per l’edificazione del\nprospiciente mapp. no. 563, ed a tal fine espressamente autorizzato (cfr. doc.\n4, 5, 9, 10), sia dalla necessità di erigere un muro di sostegno in seguito ad\nun franamento avvenuto nel 2010 (cfr. scatti fotografici del 13.5.2010). Tali\nparticolari circostanze non permettono certamente di ritenere che lo scopo\ndell’espropriazione sia stato disatteso. Né il posteggio abusivo di qualche\nveicolo, su quello stesso sedime, dimostra che il Comune intende adibirlo a parcheggio,\ne tanto meno una tale intenzione risulta dagli atti pianificatori. I 6 posteggi\nmenzionati dagli istanti sono già stati realizzati ma sul vicino mapp. no. 589,\ndi proprietà comunale, sulla base di un vincolo sancito nel PR del 1993 e\nripreso nel piano del 2006 (P6). La variante di PR pubblicata nel 2010 (cfr.\nDoc. T), che nel frattempo è stata approvata dal Consiglio di Stato con\nrisoluzione no. 2554 del 3.5.2011, non prevede affatto la realizzazione di\nposteggi sul mapp. no. 570 bensì unicamente la formazione di una piazzola di\nscambio per consentire e facilitare l’incrocio di due autovetture su Via __________\n(cfr. ris. cit. p. 19). Di conseguenza anche sotto questo profilo l’istanza si\nrivela infondata.\n8.Di norma nei procedimenti di espropriazione formale, nei\nquali il privato è coinvolto suo malgrado, le spese processuali sono a carico\ndell’ente espropriante, tenuto inoltre a rifondere all’espropriato un’equa\nindennità per ripetibili (art. 73 cpv. 1 Lespr).\nTale principio non si applica alle procedure di retrocessione poiché il\nprivato, agendo spontaneamente, si assume tutti i rischi del contenzioso, anche\nquelli inerenti le spese di giudizio come in qualsiasi altra procedura\namministrativa (RDAT I-1994 no. 48; TRAM 50.2001.00016-19 del\n17.12.2001). Vale pertanto la regola generale secondo cui le spese processuali\nsono addebitate o ripartite a seconda della soccombenza delle parti (art. 70\nLespr, art. 47 e 49 nuova LPAmm). In concreto, visto l’esito dell’istanza, le\nspese sono poste a carico degli istanti in solido in quanto soccombenti. Per lo\nstesso motivo non si assegnano ripetibili.\nPer i quali motivi\nrichiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971\ndichiara\ne pronuncia 1. L’istanza di retrocessione è respinta.\n2. La tassa di giustizia in fr. 1’450.- e le spese in fr. 50.- sono a carico degli istanti in solido. Non si assegnano ripetibili.\n3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione."}