{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-02-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2009-3_2015-02-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=121931&nX40_KEY=4921712&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "660403251462bb9d436feeee58261330"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2009.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 25.02.2015 10.2009.3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 25.02.2015 10.2009.3"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 25.02.2015 10.2009.3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrocessione di diritti espropriati"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:43:17", "Checksum": "ec90f7eca079774b8a85a9d088de6452", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 25.02.2015 10.2009.3\nRegesto:\nRetrocessione di diritti espropriati\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n.\n|\nLugano 25 febbraio 2015 |\nSentenza In nome |\n||\n|\nIl Tribunale di espropriazione |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\nComposto dalla Presidente |\nMargherita De Morpurgo |\n|\ne dai membri |\narch. Claudio Morandi arch. Giancarlo Fumasoli |\n|\nsegretario giudiziario |\nEnzo Barenco |\nstatuendo sull’istanza di retrocessione presentata da\n|\n|\nISCE 1 composta da: 1. MIST 1 2. MIST 2 3. MIST 3 4. MIST 4 RA 2\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nCOEP 1 RA 1 |\n|\n|\nrelativamente al mapp. no. 570 RFD di __________,\n|\nrichiamato l’inc. no. 34/97-168 di questo Tribunale concernente la procedura di espropriazione formale del mapp. no. 570 di __________,\nletti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,\nconsiderato in fatto ed in diritto\n1.1.1. Il mapp. no. 570 di __________ è ubicato sulle\npendici del __________, a monte del nucleo di __________ ed a lato di Via __________.\nIl terreno ha una superficie di 3'131 mq ed è censito come coltivo-vignato e\nriale.\n1.2. Nel piano regolatore (PR) del Comune di __________, approvato il 4.7.1975,\nil mapp. no. 570, come tutto il comprensorio circostante, era inserito nella zona\nresidua. Con il piano successivo (revisione 89), entrato in vigore il\n24.11.1993, la particella, che a quell’epoca era di proprietà della comunione\nereditaria ISCE 1, è stata attribuita con altri fondi confinanti alla zona per edifici\ne attrezzature di interesse pubblico (EAP) destinata alla realizzazione di un\nparco pubblico, il parco __________. I proprietari hanno contestato il vincolo\npianificatorio ma il loro ricorso, giudicato tardivo ed infondato nel merito, è\nstato respinto in ultima istanza dal Tribunale federale con sentenza del\n14.7.1995.\nAl fine di realizzare il parco pubblico il Comune di __________ ha poi\nacquistato, in esito a trattative private, i mapp. no. 569, 935, 595, 602 e\n568, tutti interessati dal medesimo progetto pianificatorio. Vista\nl’impossibilità di raggiungere un accordo con gli ISCE 1, nel 1997 il Comune ha\npromosso la procedura di espropriazione formale dell’intera part. no. 570 offrendo\nun indennizzo di fr. 123'000.-. Con sentenza del 19.11.2001 il Tribunale di\nespropriazione, appurato che la particella non era stata oggetto di\nespropriazione materiale, ha riconosciuto ai proprietari un’indennità di fr.\n123'000.- per l’espropriazione formale del terreno oltre che di fr. 5’000.- per\nla perdita di due box e un capanno presenti sul fondo (TE inc. no. 34/97-168). Tale\ndecisione, impugnata dagli espropriati, è stata confermata dal Tribunale\ncantonale amministrativo con sentenza del 19.6.2002 (TRAM inc. no.\n50.2001.00024) e dal Tribunale federale con sentenza del 12.12.2002 (TF inc.\nno. 1A.160/2002-1P.384/2002).\n1.3. Nell’ottobre del 2003 è intervenuta l’aggregazione dei Comuni di __________,\n__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________\ne __________ nel nuovo Comune di __________ (cfr. relativo decreto legislativo\ndell’8.10.2003, estratto FU __________ del __________).\nCon risoluzione del 7.2.2006 il Consiglio di Stato ha approvato la revisione\ndel PR del Comune di __________ per la sezione __________ confermando il\nvincolo EAP per la realizzazione del parco. Contestualmente ha inoltre sospeso\nl’approvazione in ordine all’estensione del vincolo ad altre particelle, situate\na valle del mapp. no. 570, in attesa di una proposta di compensazione agricola da\nparte del Comune (cfr. ris. cit., p. 25-26 e 33-34, allegato 3).\n2.Con istanza del 1°.4.2009 MIST 1, MIST 2, MIST 3 e MIST\n4, quali componenti la comunione ereditaria ISCE 1, hanno convenuto in causa il\nComune di __________ dinanzi a questo Tribunale postulando la retrocessione del\nmapp. no. 570 contro restituzione dell’indennità a suo tempo incassata, dedotti\nil valore del box, nel frattempo demolito e non più rimborsabile, un’indennità\ndi deprezzamento per il sedime, il mancato interesse maturato tra il 3.2.2003 e\nil 19.11.2003, nonché le spese e le ripetibili sostenute nella procedura\nespropriativa. Gli istanti fondano la domanda sull’art. 61 cpv. 1 let. a) e c) Lespr,\ne sostengono che la particella è stata adibita a tutto fuorché a parco comunale\ne zona di partenza dei tracciati pedonali della collina, come previsto nel PR.\nCon risposta del 1°.7.2009 il Comune di __________ ha chiesto la verifica\npreliminare della legittimazione attiva degli istanti e contestato nel merito\nl’istanza di retrocessione, non essendone adempiuti i presupposti.\nL’udienza di conciliazione si è svolta l’8.10.2009 con esito infruttuoso,\nseguita da un sopralluogo il successivo 25.2.2010. Conclusa l’istruttoria, al\ndibattimento finale del 2.9.2010 le parti hanno confermato le rispettive\nposizioni.\n3.A norma dell’art. 38 cpv. 1 let. c Lespr le domande di\nretrocessione e le richieste relative sono decise dal Presidente del Tribunale\ndi espropriazione. Nella fattispecie il Presidente ha ritenuto di sostituire la\npropria competenza con quella del collegio giudicante, come ammesso dall’art.\n38 cpv. 2 Lespr.\n4.Preliminarmente dev’essere verificata la\nlegittimazione attiva degli istanti. La retrocessione\ndel diritto espropriato\npuò essere chiesta dall’espropriato o dai suoi eredi (art. 62 cpv. 1 Lespr). Il diritto di retrocessione è personale e\nnon può essere ceduto mediante contratto tra vivi (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 103, no. 1, Grisel,\nTraité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 761; Catenazzi, Rinuncia\na un vincolo pianificatorio e retrocessione del bene espropriato, in Il Ticino\ne il diritto, CFPG, p. 225).\nSe il diritto di\nretrocessione appartiene ad una comunione ereditaria, in quanto proprietaria\ndel diritto espropriato nell’ambito della pregressa procedura di\nespropriazione, gli eredi devono"}