L’eccezione di irricevibilità dell’istanza sollevata dal COEP 1 è respinta. 2. L’istanza di indennizzo per espropriazione materiale è respinta. 3. La tassa di giustizia e le spese in fr. 900.- sono a carico del COEP 1 per 1/3 e dell’istante per 2/3, il quale rifonderà inoltre al Comune fr. 1'700.- per ripetibili. 4. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione. 5. Intimazione a: | | - - | per il Tribunale di espropriazione la Presidente la segretaria giurista Margherita De Morpurgo Annalisa Butti