7.Nei procedimenti contenziosi di espropriazione materiale le spese giudiziarie e le ripetibili sono ripartite come in una normale procedura amministrativa, ovvero a dipendenza dell’esito delle lite e del grado di soccombenza della parti (art. 47 e 49 nuova LPAmm; RDAT I-1994 no. 48; TRAM 50.2007.9 del 17.3.2011 c. 5.1). In concreto è equo ripartire la tassa di giustizia e le spese addebitandole per 2/3 all’istanti in quanto soccombente, e per 1/3 al Comune siccome a sua volta soccombente in punto all’eccezione di irricevibilità dell’istanza. L’istante dovrà inoltre rifondere al Comune, che si è avvalso della consulenza di un legale, ripetibili parziali commisurate all’assistenza prestata.