In particolare, un programma di urbanizzazione o un’eseguita ricomposizione particellare potrebbero indurlo a fare affidamento sulla futura attribuzione del suo terreno alla zona edificabile. In tal caso, anche in assenza di garanzie specifiche, l’esigenza di azzonare il fondo potrebbe essere dedotta dal principio della buona fede. Gli antefatti pianificatori e la protezione della buona fede non conferiscono tuttavia al proprietario un diritto incondizionato a vedersi assegnato il suo fondo ad una zona edificabile conforme alla LPT. La messa in atto dei principi pianificatori prevale infatti sulla stabilità di un piano datato non conforme.