Inoltre il proprietario ha comunque la possibilità di gestire in maniera conveniente la sostanza edificata, che, previa autorizzazione, è suscettibile di interventi edilizi quali il rinnovo, la trasformazione parziale, il moderato ampliamento o la ricostruzione conformemente a quanto prescrive l'art. 24c LPT. Quindi la prosecuzione di uno sfruttamento razionale ed economicamente ragionevole del fondo non è stata compromessa. 6.3. Alle considerazioni che precedono si aggiunge che, al momento dell’entrata in vigore del PR del 2008, non sussistevano motivi oggettivi che imponessero l’attribuzione del fondo alla zona edificabile. Anzitutto perché la particella non era, nemmeno a quell’epoca,