lettera dell’Ufficio tecnico comunale del 26.11.2010). Ritenuto che a quell’epoca il fondo era già edificato, bisogna tener presente che, secondo la giurisprudenza, i provvedimenti pianificatori che limitano anche in maniera importante il tipo di costruzioni ammissibili, non sono costitutivi di espropriazione materiale se alla data determinante un’utilizzazione favorevole ed economicamente ragionevole degli edifici esistenti rimane possibile (DTF 123 II 481 c. 6d e rinvii; RtiD II-2008 no. 55 c. 4.2, TRAM 50.2008.3 del 10.10.2008 c. 2.4).