55 c. 3.3). La data determinante per appurare se un fondo sia stato oggetto di espropriazione materiale è quella dell’entrata in vigore del provvedimento limitativo (DTF 132 II 218 c. 2.4 p. 222; RtiD II-2008 no. 55 c. 3.2). 5.5.1. L’istante sostiene che l’estromissione del suo fondo dalla zona edificabile, intervenuta con la revisione del PR approvata nel 2008, equivarrebbe ad un dezonamento. 5.2. La sussistenza di un dezonamento costitutivo di espropriazione materiale presuppone, da un lato, che la particella interessata fosse precedentemente inserita in una zona edificabile istituita nel contesto di un piano di utilizzazione conforme alle esigenze materiali della LPT e, dall’altro lato,