1.6. Con istanza 26.3.2009 ISES 1 ha convenuto in causa, dinanzi a questo Tribunale, il COEP 1, lamentando il dezonamento del fondo causato dal PR del 2008. Perciò ha notificato una pretesa di indennizzo di fr. 222'200.- per titolo di per espropriazione materiale. Con risposta del 30.6.2009, in ordine il Comune ha eccepito l’irricevibilità dell’istanza siccome prematura, essendo fondata su un PR che non può essere considerato un atto pianificatorio definitivo. Nel merito esso ha contestato che siano dati i requisiti di un’espropriazione materiale e postulato pertanto la reiezione dell’istanza.