{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-04-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2009-2_2014-04-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116594&nX40_KEY=4921750&nTrefferzeile=72&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d96a9844b615b7592e82873b1aa663b6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2009.2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 04.04.2014 10.2009.2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 04.04.2014 10.2009.2"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 04.04.2014 10.2009.2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale – eccezione di irricevibilità dell’istanza perché prematura - non-attribuzione alla zona edificabile di un fondo già edificato – buona fede"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:21:07", "Checksum": "fcc0a2c5f751df06b78331ce21887755", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 04.04.2014 10.2009.2\nRegesto:\nEspropriazione materiale – eccezione di irricevibilità dell’istanza perché prematura - non-attribuzione alla zona edificabile di un fondo già edificato – buona fede\n\n\na vedersi assegnato il suo fondo ad una zona edificabile conforme alla LPT. La\nmessa in atto dei principi pianificatori prevale infatti sulla stabilità di un\npiano datato non conforme. Il riferimento alla buona fede presuppone inoltre che\nnon fosse riconoscibile alcun conflitto con la corretta concretizzazione del diritto\noggettivo (DTF 132 II 218 c. 6.1; 125 II 431 c. 6 e rinvii).\nNella fattispecie la procedura di RT ha modificato la configurazione del mapp.\nno. 457 nella misura in cui, con l’annessione del confinante mapp. no. 456, il\nfondo ha acquisito un accesso diretto alla Strada Nuova (cfr. piano “situazione planimetrica prima e dopo RT”\ndel geometra revisore del 5.5.2010). Nel\n2008 tale nuovo assetto non era tuttavia definitivo: a quell’epoca era stato approvato\ne pubblicato unicamente il riparto provvisorio (cfr. FU __________ del __________). D’altra parte l’istante\nnon ha sfruttato la licenza edilizia rilasciata dal Municipio nel 2004 ed ha\nrinunciato a chiederne il rinnovo; decisione che, a suo dire, è stata determinata\ndal nuovo assetto particellare prospettato\ndal Consorzio RT: in particolare, la possibilità di acquisire (in sede di RT) il\nconfinante mapp. no. 456, che gli avrebbe consentito di creare un accesso\nveicolare diretto e di incrementare il potenziale edificatorio, lo ha indotto ad\nattendere affinché i lavori previsti fossero\ninseriti in un intervento unico reso possibile dal nuovo assetto fondiario. Sennonché\ntali sue prospettive, specie quella di incrementare il potenziale edilizio, non\nsono interessi degni di protezione sotto il profilo della buona fede già\nsoltanto perché la garanzia della proprietà tutela lo sfruttamento razionale\ndel terreno non invece quello ottimale per trarne il massimo vantaggio (Riva,\nKommentar, no. 165-166; DTF 114 Ib 121 c. 6b e rinvii). Ora, la licenza\nedilizia del 2004 consentiva l’edificazione di una seconda abitazione sul mapp.\nno. 457; al più tardi nel gennaio del 2005, con la pubblicazione del nuovo PR, il\nproprietario è venuto a conoscenza del nuovo assetto del comparto __________ –\nche in effetti ha contestato (cfr. ris. no. 5230 del 14.10.2008 p. 54-55) – e nel\ndicembre del 2005 è stato pubblicato il riparto provvisorio. Di conseguenza, su\nquesta base, egli poteva contare sull’ottenimento di un accesso veicolare\ndiretto, ma non era in diritto di presumere (anche) che il futuro mapp. no. 435\nRT sarebbe stato interamente assegnato alla zona edificabile. Un tale\nazzonamento non era desumibile neppure dalle informazioni fornite dal geometra del Consorzio RT all’Ufficio tecnico\ncomunale nel contesto della procedura di rilascio della licenza edilizia (cfr.\nlettera del 22.3.2004, doc. F), poiché riguardavano la progettata nuova assegnazione\ndei fondi e le ipotesi di accesso al mapp. no. 457, non l’ampiezza della\nsuperficie edificabile, che peraltro, come specificato nello scritto medesimo,\nnon era di competenza del Consorzio. In sostanza\nla possibilità di edificare sancita con la licenza edilizia del 2004 è venuta\nmeno non per decisione dell’autorità bensì perché il proprietario ha\nspontaneamente rinunciato al progetto lasciando decadere il permesso di\ncostruzione senza chiederne il rinnovo. In seguito, nonostante la situazione\ncontingente, specie l’avvenuta pubblicazione degli atti di PR che comportava\nper legge il blocco edilizio (art. 66 vLALPT), egli ha ottenuto nel mese di\nagosto del 2006 una nuova licenza edilizia per l’ampliamento dell’edificio\nesistente (doc. E). In simili circostanze non è possibile ammettere\nun’espropriazione materiale sulla base del principio della buona fede.\nConsiderato quanto sopra e ritenuto che la\nriduzione della fascia edificabile ha interessato tutti i fondi siti nel\ncomprensorio a valle della Strada __________ per un fronte di ca. 400 m, è pure da escludere l’ipotesi di un sacrificio\nparticolare incompatibile con il principio della parità di trattamento (RtiD II 2008 no. 55 c. 4.4 e rinvii).\n6.5. In conclusione, l’assetto\npianificatorio disposto con il PR del 2008 non ha comportato un’espropriazione\nmateriale a danno della proprietà dell’istante, e di conseguenza l’istanza\ndev’essere respinta.\n7.Nei\nprocedimenti contenziosi di espropriazione materiale le spese giudiziarie e le\nripetibili sono ripartite come in una normale procedura amministrativa, ovvero\na dipendenza dell’esito delle lite e del grado di soccombenza della parti (art.\n47 e 49 nuova LPAmm; RDAT I-1994 no. 48; TRAM 50.2007.9 del\n17.3.2011 c. 5.1).\nIn concreto è equo ripartire la tassa di giustizia e le spese addebitandole per\n2/3 all’istanti in quanto soccombente, e per 1/3 al Comune siccome a sua volta\nsoccombente in punto all’eccezione di irricevibilità dell’istanza. L’istante\ndovrà inoltre rifondere al Comune, che si è avvalso della consulenza di un\nlegale, ripetibili parziali commisurate all’assistenza prestata. A tal fine va\ntenuto conto dell’impegno profuso dal legale nello studio della pratica, nella\ncorrispondenza e in conferenze, rispettivamente nella stesura delle memorie\nscritte (risposta, duplica e conclusioni), nonché della partecipazione ad un’udienza\ne un sopralluogo. Perciò le ripetibili a favore del Comune sono fissate in fr.\n1'700.-.\nPer i quali motivi\nrichiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,\ndichiara\ne pronuncia 1. L’eccezione di irricevibilità dell’istanza sollevata dal COEP 1 è respinta.\n2. L’istanza di indennizzo per espropriazione materiale è respinta.\n3. La tassa di giustizia e le spese in fr. 900.- sono a carico del COEP 1 per 1/3 e dell’istante per 2/3, il quale rifonderà inoltre al Comune fr. 1'700.- per ripetibili."}